In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera anche in ipotesi di espropriazione forzata ovvero di espropriazione per causa di pubblica utilità del bene, trattandosi di una particolare tutela che l’ordinamento attribuisce al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento della cosa acquistata in conseguenza delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti. Cass. civ., sez. , II 20 dicembre 2013, n. 28580
In tema di compravendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell’acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi. Cass. civ., sez. , VI 10 ottobre 2011, n. 20877
In tema di vendita, poiché la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore, tale rimedio opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore; non è peraltro necessario che il vittorioso intervento rivendicativo del terzo abbia la propria causa in un fatto preesistente alla vendita, ben potendo consistere tale responsabilità del venditore – tenuto per fatto suo proprio, ex art. 1487, secondo comma, c.c. – anche in una condotta inadempiente successiva al contratto, purchè sussista il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l’oggettivo inadempimento del venditore.* , Cass. civ., sez. , I 14 aprile 2011, n. 8536
L’evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l’acquisto del diritto sul bene ad opera dell’acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell’effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 18 ottobre 2005, n. 20165
Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l’inadempimento da parte del venditore dell’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto. Cass. civ. sez. II 18 ottobre 2005, n. 20165
L’elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione a vendita volontaria che a vendita forzata, è dato dall’intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo, pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia, per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest’ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente, la suddetta situazione è ritenuta legalmente esistente nelle seguenti quattro ipotesi, al di fuori delle quali non può operare la garanzia per evizione: diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato ; riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore, dotato delle caratteristiche di cui all’art. 1485, secondo comma c.c., espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico interesse. Cass. civ., sez. , III 13 maggio 2003, n. 7294
Le norme che disciplinano l’evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. Cass. civ. sez. III 10 marzo 2006, n. 5243
Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato. Cass. civ. sez. II 7 giugno 2001, n. 7678
Le norme che regolano l’evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell’art. 240 c.p., giacché l’anzidetta misura comporta l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell’interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell’usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 c.c., spettanti al compratore, costituiscono debito di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l’evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all’integrale risarcimento. Cass. civ., sez. , II 27 gennaio 1998, n. 792
In tema di liquidazione del “quantum” risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all’asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato. Cass. civ., sez. , II 5 febbraio 2013, n. 2720
In tema di vendita, poiché la garanzia sia quella per evizione che quella per vizi della cosa ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore. Quest’ultimo requisito è, invece, necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell’interesse positivo ), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall’art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale. Cass. civ., sez. , II 22 giugno 2006, n. 14431
Il compratore evitto ha diritto ad essere risarcito dal venditore dal danno subito sia per la lesione dell’interesse negativo che per la lesione dell’interesse positivo. Nella prima ipotesi, poiché il diritto al risarcimento sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del bene acquistato, che, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione, altera l’equilibrio del sinallagma funzionale, occorre porvi rimedio mediante il ripristino della situazione economica dell’acquirente quale era prima dell’acquisto, in tal caso è irrilevante l’eventuale buona fede dell’alienante; nella seconda ipotesi, invece, in caso di lucro cessante, l’acquirente, per ottenere il risarcimento, deve provare non solo il danno subito ma anche la colpa di parte venditrice. Cass. civ. sez. II 16 luglio 2001, n. 9642
Ai sensi dell’art. 1483 c.c., la garanzia per evizione – che sanziona l’inadempimento del venditore all’obbligazione di cui all’art. 1476 n. 2 c.c. – impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l’alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso l’acquirente ha invece diritto all’integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di più ampio ristoro pecuniario è riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse (quella generale di responsabilità ex art. 1453 c.c. e quella ex art. 1483 dello stesso codice), ma all’esperimento di un’azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto della garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell’elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell’art. 1453 citato. Cass. civ. sez. III 16 maggio 1981, n. 3249