Art. 1479 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Buona fede del compratore

Articolo 1479 - codice civile

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453 ss.), se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore (1192), e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà (1153, 1478, 1483, 1489).
Salvo il disposto dell’art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto (1475, 1493). Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (1150, 1482 , 1483, 1488).

Articolo 1479 - Codice Civile

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453 ss.), se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore (1192), e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà (1153, 1478, 1483, 1489).
Salvo il disposto dell’art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto (1475, 1493). Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (1150, 1482 , 1483, 1488).

Massime

L’art. 1479 primo comma c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell’altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all’obbligo di procurargliene l’acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l’altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all’obbligo di trasferirgli la proprietà del bene. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 1997, n. 925 

In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignorava che, al momento della stipula del contratto preliminare, la cosa promessa non apparteneva al promittente venditore, bensì ad un terzo, può sia proporre l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., sia chiedere, ai sensi dell’art. 1479 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato l’eccezione di inadempimento proposta dal promissario, sul presupposto che, potendo il preliminare di vendita aveva ad oggetto anche la cosa altrui, a nulla rilevava che egli fosse o meno a conoscenza dell’altruità della cosa al momento della stipula). Cass. civ. sez. II 1 agosto 1995, n. 8434 

Il compratore che al momento della conclusione del contratto ignorava che la cosa compravenduta non era di proprietà del venditore può restringere la sua pretesa, ove il venditore non gli abbia fatto acquistare nel frattempo la proprietà della cosa, al solo risarcimento dei danni, in tal senso dovendo essere intesa la salvezza del disposto dell’art. 1223 c.c. contenuta nel secondo comma dell’art. 1479 c.c. Cass. civ. sez. II 9 febbraio 1993, n. 1600

L’art. 1479 c.c. – che prevede espressamente che l’azione di risoluzione e di risarcimento sia proposta dal compratore in buona fede, ossia che al momento della conclusione del contratto ignorasse l’appartenenza ad altri della cosa venduta – non comporta che al compratore in mala fede siano precluse le predette azioni, dovendosi ritenere soltanto che, in tale ipotesi, il compratore non possa chiedere subito la risoluzione del contratto e non possa sospendere il pagamento del prezzo, poiché occorre dar tempo e modo al venditore, salvo che sia stabilito un termine, di procurarsi la cosa venduta. Quando il contratto non sia stato stipulato a rischio e pericolo del compratore e non vi sia stata esplicita rinunzia convenzionale alla garanzia, l’azione ordinaria di responsabilità per l’inadempimento, da parte del venditore di cosa altrui, dell’obbligo di procurare la cosa stessa al compratore, può essere esperita dallo stesso promittente compratore (anche se consapevole dell’alienità della cosa). Cass. civ. sez. II 9 dicembre 1987, n. 9112

Nella vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore assume in proprio l’obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all’eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l’altruità del bene, secondo la previsione dell’art. 1479 c.c., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., in relazione all’art. 1476 n. 2 c.c., qualora, scaduto il termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, il venditore medesimo non superi la presunzione di colpa nell’inadempimento, fornendo la prova che lo stesso sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Cass. civ. Sezioni Unite 15 marzo 1982, n. 1676

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