Art. 1475 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese della vendita

Articolo 1475 - codice civile

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1479, 1493, 1539, 1554, 2670).

Articolo 1475 - Codice Civile

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1479, 1493, 1539, 1554, 2670).

Massime

L’art. 1475 cod. civ., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto, rimanendo lo stesso compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate, senza che, peraltro, tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendita comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione. Cass. civ., sez. , II 23 febbraio 2015, n. 3514

Le “spese accessorie” della vendita, che l’art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l’incarico. Cass. civ., sez. , II 16 aprile 2014, n. 8886

Per “spese del contratto di compravendita”, che l’art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale – anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse – ovvero l’eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, “spese” della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell’art. 1475 citato – in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio – gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell’atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore. Cass. civ., sez. , II 8 maggio 2012, n. 7004

La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l’art. 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, dal quale solo sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l’affare per la quota ad essa spettante. Cass. civ., sez. , II 6 luglio 2011, n. 14899

Il venditore e l’acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell’imposta di registro, fermo restando l’obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell’art. 1475 c.c. ove l’amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest’ultimo pagamento. Cass. civ. sez. II 22 maggio 1998, n. 5106

L’obbligo del compratore di pagare l’imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall’art. 1475 c.c. nel rapporto con l’alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l’indisciplinabilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell’inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Cass. civ.  5 gennaio 1995, n. 195

La norma dell’art. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dell’acquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l’efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell’ipotesi in cui questa non risulti manifestata; né dalla detta norma può inferirsi che spetti all’acquirente la scelta del notaio e degli altri professionisti la cui opera sia eventualmente necessaria e neppure l’iniziativa di ogni attività volta alla conclusione del contratto. Cass. civ. sez. II 10 luglio 1991, n. 7637

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