La preferenza accordata dall’art. 1474, primo comma, c.c., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento. Cass. civ., sez. , II 18 novembre 2013, n. 25804
Con riguardo a contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può ritenersi determinato o determinabile il prezzo che le parti si siano riservate di fissare successivamente senza però indicare i criteri per stabilirlo, né a tale mancanza può supplirsi, a norma dell’art. 1474, comma primo c.c., in base al criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore, giacché a tale criterio può farsi ricorso solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni e non anche quando si tratti di beni appartenenti ad un genere limitato, rispetto ai quali non è concepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee. Cass. civ. sez. I 5 aprile 1990, n. 2804
Nel contratto di compravendita di merci appartenenti ad un genus (nella specie, carni bovine di produzione del venditore), per il quale l’indicazione degli elementi essenziali di detto genus è idonea ad integrare il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, la ricorrenza dell’ulteriore requisito della determinatezza o determinabilità del prezzo non resta esclusa dalla circostanza che le parti abbiano fatto riferimento ad accordi da prendersi in proposito in un momento successivo, implicando ciò l’intento delle parti medesime, in difetto di accordo, di rimettersi a criteri di equo apprezzamento, affidandone al giudice l’applicazione. Cass. civ. sez. II 23 maggio 1985, n. 3109
In tema di compravendita ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1474, terzo comma, cod. civ., ove le parti, nel contratto, si siano riferite al “giusto prezzo”, senza che assumano rilievo espressioni diverse, ancorché equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili), mentre l’accordo, cui fa riferimento il secondo inciso della medesima disposizione, indica una pattuizione successiva, non prevista nel contratto originario, la quale si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al “giusto prezzo”. Cass. civ., sez. , III 23 maggio 2014, n. 11529