Art. 1466 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impossibilità nel contratto plurilaterale

Articolo 1466 - codice civile

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione (1256 ss.) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1256, 1446, 1459).

Articolo 1466 - Codice Civile

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione (1256 ss.) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1256, 1446, 1459).

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