Art. 1464 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impossibilità parziale

Articolo 1464 - codice civile

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse (1174, 1255, 1256 , 1322 , 1384, 1421, 1457) apprezzabile all’adempimento parziale (1181, 1672, 2228).

Articolo 1464 - Codice Civile

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse (1174, 1255, 1256 , 1322 , 1384, 1421, 1457) apprezzabile all’adempimento parziale (1181, 1672, 2228).

Massime

La sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione è causa di risoluzione del contratto quando la prestazione ancora possibile lo sia in misura tale da compromettere la funzione economico-giuridica del contratto. Cass. civ. sez. III 15 dicembre 1975, n. 4140

L’eventuale equiparazione economica dell’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione contrattuale alla sua impossibilità totale non è rimessa alla valutazione del giudice di merito, bensì a quella del contraente interessato. Cass. civ. sez. I 19 settembre 1975, n. 3066

La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore non costituisce una impossibilità della prestazione lavorativa integrante giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro qualora il dipendente possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche inferiori purché, da un lato,la diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, e, dall’altro, l’adeguamento sia sorretto dal consenso e dall’interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, ove il dipendente abbia manifestato, pur senza forme rituali, il consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore ha l’onere di giustificare il recesso, fornendo la prova delle attività svolte in azienda e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell’impossibilità di assegnarlo ad esse per ragioni tecnico-produttive, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure, che vadano oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge, al fine di porsi in condizione di cooperare all’accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità. Cass. civ., sez. , lav. 6 dicembre 2017, n. 29250

La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell’art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione ex ante in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell’impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonchè dei pregiudizi derivanti all’organizzazione del datore di lavoro ; l’impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi ) la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l’organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell’assenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, giudicando in sede di rinvio e discostandosi dal principio di diritto stabilito ex art. 384 c.p.c., aveva ritenuto ingiustificato il recesso del datore di lavoro per impossibilità parziale della prestazione dovuta al ritiro del tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente aeroportuale sottoposto a procedimento penale, in quanto, con valutazione ex post l’assenza del dipendente era risultata «sostenibile » per il datore di lavoro in considerazione del fatto che non era stato assunto alcun lavoratore e non erano stati modificati in modo significativo i moduli organizzativi ). Cass. civ., sez. , lav. 28 gennaio 2004, n. 1591

La sopravvenuta impossibilità anche parziale della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli viene a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non avendo il datore di lavoro l’obbligo di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative, qualora ciò comporti una modificazione dell’assetto organizzativo dell’impresa. Cass. civ., sez. , lav. 19 aprile 2003, n. 6378

Una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell’imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 1464 c.c., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte), non rilevando l’eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneità fisica. L’accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d’inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. Cass. civ. sez. lav. 20 maggio 1993, n. 5713

Nell’ipotesi in cui l’esecuzione della prestazione da parte del lavoratore subordinato sia divenuta parzialmente impossibile per fatto del terzo il datore di lavoro ha diritto, in base al principio generale dettato dall’art. 1464 c.c. per i contratti a prestazioni corrispettive, ad ottenere la corrispondente riduzione della controprestazione da lui dovuta. Cass. civ. sez. lav. 12 luglio 1991, n. 7754

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