Art. 1458 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della risoluzione

Articolo 1458 - codice civile

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo (1519) tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (1467), riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (1360, 1373, 2126, 2332).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (1456), non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1399, 1445, 1452, 1467, 1595), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (1467, 2652).

Articolo 1458 - Codice Civile

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo (1519) tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (1467), riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (1360, 1373, 2126, 2332).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (1456), non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1399, 1445, 1452, 1467, 1595), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (1467, 2652).

Massime

L’eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata l’”exceptio inadimpleti contractus”, gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell’art. 1458 c.c. Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2019 n. 8760 

Ai sensi dell’art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l’”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall’altro contraente. Cass. civ., sez. , I 20 marzo 2018, n. 6911

La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest’ultimo, in qualità di occupante dell’immobile, non è tenuto a corrispondere l’indennità di occupazione all’originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare. Cass. civ., sez. , II 24 novembre 2014, n. 24958

La risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa. Cass. civ., sez. , III 29 gennaio 2013, n. 2075

L’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento (nella fattispecie trattavasi di prenotazione di alloggio in cooperativa edilizia) non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c. il debito dell’accipiens – a meno che questi sia in mala fede – produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede – in senso oggettivo – dall’art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza. Cass. civ. sez. I 2 agosto 2006, n. 17558

Con la sentenza di risoluzione di un contratto e di condanna alla restituzione del bene che ne aveva costituito oggetto, il giudice non può fissare un termine per la consegna del bene in quanto una tale previsione si traduce nell’illegittimo differimento della provvisoria esecutività della sentenza in relazione al capo di condanna alle restituzioni.* , Cass. civ. sez. II 7 maggio 1999, n. 4604 

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma 1, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell’obbligo a restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l’equivalente in danaro; siffatto obbligo restitutorio, al quale si aggiunge, per la parte colpevolmente inadempiente, quello del risarcimento del danno (art. 1453 comma 1 ult. p. c.c.) trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un’espressa richiesta della parte interessata. Cass. civ. sez. II 24 febbraio 1995, n. 2135

Il giudice che in presenza di reciproche domande di risoluzione, basate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell’altra accerti l’inesistenza dei singoli reciproci addebiti, deve dar atto della scelta ex art. 1453, secondo comma, c.c. di entrambi i contraenti e decidere in conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c. Cass. civ. sez. II 29 aprile 1993, n. 5065

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retrattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c. l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata, la quale per altro non può proporsi per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345 c.p.c.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto. Essa infatti trova fondamento nelle norme sulla ripetizione dell’indebito e dà luogo ad una pronuncia di condanna, diversamente dall’azione di risoluzione che ha natura costitutiva. Cass. civ. sez. II 18 giugno 1991, n. 6880

Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 c.c.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione (art. 1458 c.c.), insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa. Cass. civ. sez. II 8 novembre 1985, n. 5461

In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. Cass. civ., sez. , II 4 giugno 2018, n. 14289

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di valuta, e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l’indisponibilità della somma anticipata la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento. Cass. civ., sez. , I 1 dicembre 2000, n. 15358

La parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell’efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto alla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest’ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del contratto. Cass. civ. sez. II 27 gennaio 1996, n. 639

Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l’effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall’art. 1458, primo comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino delle status quo ante, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all’atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia medio tempore avuto (ex art. 1282 ultimo comma c.c.). Cass. civ. sez. II 29 aprile 1993, n. 5065

La sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanna una parte alla restituzione della somma di denaro versata dall’altro contraente in esecuzione del contratto, dà diritto a questo ultimo alla corresponsione degli interessi legali sulla somma stessa dalla data del versamento, i quali interessi hanno natura compensativa perché servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa e sono perciò dovuti in aggiunta al risarcimento del danno. Cass. civ. sez. II 18 gennaio 1991, n. 447

A seguito della risoluzione del contratto le somme spettanti a titolo di restituzione del prezzo pagato dalla parte inadempiente producono soltanto gli interessi compensativi, ma non possono essere rivalutate in caso di sopravvenuta svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, né il debitore, inadempiente, essendo egli stesso in colpa, può pretendere alcun risarcimento del danno neppure sotto il profilo previsto dal secondo comma dell’art. 1224 c.c. per le obbligazioni pecuniarie, atteso che detta norma è dettata a tutela del creditore adempiente, allorché il danno da lui sofferto non è risarcito in misura adeguata dalla semplice liquidazione degli interessi moratori. Cass. civ. sez. II 5 luglio 1990, n. 7052

In tema di azione di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 cod. civ., l’obbligazione del venditore di restituire una parte del prezzo ricevuto in pagamento ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che la svalutazione monetaria sopraggiunta durante la mora del debitore non giustifica l’automatico risarcimento del maggior danno per quella svalutazione, potendo quest’ultimo essere eventualmente dovuto, a norma dell’art. 1224 cod. civ., nel solo caso in cui il creditore ne faccia richiesta e provi di avere subito un pregiudizio patrimoniale. Cass. civ. sez. II 6 febbraio 1989, n. 724

La retroattività ex art. 1458 c.c. della pronuncia (costitutiva) di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro), costituenti il corrispettivo del godimento della cosa. Peraltro, per i frutti civili competono al creditore, come effetto naturale della relativa pronunzia restitutoria e, quindi, anche senza espressa statuizione, gli interessi legali, da ritenere compresi, in difetto di esplicita limitazione degli effetti della risoluzione, nella domanda di restituzione dei frutti, ancorché in essa non specificati, con la conseguenza che la richiesta di tali interessi avanzata per la prima volta in appello non può essere considerata domanda nuova e preclusa a norma dell’art. 345 c.p.c. Cass. civ. sez. II 11 maggio 1982, n. 2962

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l’effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all’art. 1458, comma 2, c.p.c., è invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di appalto di servizi, ritenendola preclusa per effetto della esecuzione integrale del contratto, senza considerare che il rapporto non poteva considerarsi esaurito, stante la pendenza di contenziosi e di molteplici contestazioni circa l’esatto adempimento del contratto). Cass. civ., sez. , II- 22 ottobre 2019, n. 26862

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico- funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. Cass. civ., sez. , II 2 luglio 2013, n. 16556

La disposizione dell’art. 1458, primo comma, c.c., per la quale, nei contratti di durata, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l’irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni “eseguite”, non quelle “ineseguite”, non venendo meno l’esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell’azienda a causa dell’inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto. Cass. civ., sez. , III 13 dicembre 2012, n. 22902

Il principio espresso dall’art. 1458, primo comma, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione. Cass. civ., sez. , I 28 ottobre 2011, n. 22521

La sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sebbene costitutiva, ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c. solo dal momento dell’inadempimento (non estendendo i propri effetti alle prestazioni già eseguite): pertanto, nel rapporto tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392 del 1978, la prima è pregiudiziale alla seconda solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio è anteriore all’esercizio del diritto di riscatto, poiché l’accoglimento di essa priverebbe il retraente della qualità soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto. Cass. civ., sez. , III 10 marzo 2010, n. 5771

Nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell’utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall’art. 1458 c.c., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate. Cass. civ. sez. III 19 ottobre 2007, n. 21973

Nei contratti caratterizzati da un’esecuzione continuata, in caso di scioglimento, qualora una prestazione già eseguita non sia proporzionale all’altra occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l’equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto le prestazioni già eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili, nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano più giustificazione causale, in tutto o in parte. Cass. civ. sez. III 6 ottobre 1998, n. 9906

Ai fini dell’applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell’art. 1458 codice civile – secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite – sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 codice civile quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell’altra parte, debbono esservi ricompresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un’altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceva esecuzione. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha affermato che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, che si concreta nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo). Cass. civ. sez. III 2 aprile 1996, n. 3019

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