Art. 1450 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Offerta di modificazione del contratto

Articolo 1450 - codice civile

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (767, 1432, 1453 , 1467, 1468).

Articolo 1450 - Codice Civile

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (767, 1432, 1453 , 1467, 1468).

Massime

Affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione “ultra dimidium” attraverso l’offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni. Cass. civ., sez. , II 29 novembre 2016, n. 24247

L’offerta di riduzione ad equità del contratto rescindibile, avendo natura sostanziale, può essere formulata all’esito dell’accertamento del vizio, sicché, rispetto ad essa, non si verificano preclusioni processuali. Cass. civ., sez. , VI-II 5 giugno 2014, n. 12665

L’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. Cass. civ., sez. , II 19 maggio 2014, n. 10976

L’offerta di reductio ad aequitatem ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l’accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per l’esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagini istruttorie. Cass. civ. sez. II 25 maggio 1991, n. 5922

L’offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell’atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell’atto medesimo. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l’offerta contenuta nell’atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima). Cass. civ. sez. II 6 dicembre 1988, n. 6630

In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione «ultra dimidium», il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell’art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all’atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione. Cass. civ. sez. II 8 febbraio 1983, n. 1046

L’offerta con la quale il convenuto con azione di rescissione del contratto per lesione proponga la riduzione ad equità del contratto medesimo, dichiarandosi cioè disposto ad una modificazione in tal senso dei patti e chiedendo al giudice un correlativo provvedimento che incida sul rapporto sostanziale, ha natura di domanda giudiziale logicamente e giuridicamente subordinata alla rescindibilità del contratto; da ciò consegue che l’eventuale adesione della controparte all’offerta di riduzione ad equità può perfezionare un contratto modificativo, ed essere quindi vincolante per l’offerente (sempre che l’offerta contenga la quantificazione della proposta modificativa e non si rimetta in proposito al giudice), solo nel caso in cui risulti accertata la sussistenza degli estremi per la rescindibilità del rapporto. Cass. civ. sez. I 24 marzo 1976, n. 1037

Il giudice al quale viene rimessa dalla parte la determinazione della somma necessaria per ricondurre ad equità il contratto rescindibile non emana una pronuncia secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 c.p.c., mancandone tutti i presupposti; in tal caso, infatti, egli decide secondo le norme del diritto, con puntuale applicazione dei principi posti in tema di rescissione e modificazione del contratto dagli artt. 1448 e ss. c.c., procedendo secondo i dati obiettivi acquisibili al giudizio. In tema di riconduzione ad equità del contratto rescindibile, qualora il contraente offra in giudizio una somma determinata, senza altra richiesta, il giudice non può far altro se non valutare l’offerta e, a seconda che la ritenga sufficiente o no, accogliere o rigettare la domanda; se invece il contraente, pur indicando una somma a suo giudizio congrua, si rimetta al giudice per la sua determinazione, in tal caso il giudice che la ritenga inadeguata può integrarla. Il giudice, nel procedere all’adeguamento necessario per ridurre ad equità il contratto rescindibile deve tener conto del pregiudizio che il contraente leso ha subito nel proprio patrimonio: tale pregiudizio è rappresentato non solo dal minor prezzo convenuto all’epoca del contratto, ma anche dalle alterazioni che per eventi successivi – come la svalutazione monetaria – si sono verificate sull’importo corrispondente; a tal fine deve perciò tenersi conto anche degli interessi dalla conclusione del contratto, a meno che di questi non si preferisca fare una liquidazione distinta da quella relativa al supplemento dovuto come capitale. Al fine della determinazione del supplemento del giusto prezzo dovuto per ricondurre ad equità il contratto rescindibile occorre riferirsi non già al momento della conclusione del contratto (come avviene, per l’accertamento della lesione) o a quello della domanda, bensì al momento in cui si opera la riduzione ad equità, e cioè al momento della pronuncia, poiché è a questo punto che si normalizza il rapporto; a tal fine devesi tener conto anche della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, la quale, riferendosi a credito di valore, è rilevabile anche d’ufficio, rivalutandosi, nel contempo, anche la somma già corrisposta. Cass. civ. sez. III 24 marzo 1976, n. 1067

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