In tema di rescissione del contratto, l’interruzione della prescrizione consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora, atteso che la corrispondente azione costituisce l’esercizio di un diritto potestativo rispetto al quale l’altra parte ha una posizione di mera soggezione. Cass. civ., sez. , VI 17 marzo 2017, n. 6974
La disposizione dell’art. 1449 c.c., per la quale il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contratto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non è applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1447 c.c. (per il contratto concluso in stato di pericolo), e dall’art. 1448 c.c. (per l’ordinaria azione di rescissione), può farsi decorrere solo dalla data in cui si è verificato l’evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l’azione di rescissione, si vogliono rimuovere. Cass. civ. sez. II 30 maggio 1995, n. 6050
Il contratto preliminare può essere rescisso per lesione ed il termine annuale di prescrizione della relativa azione (art. 1449 c.c.) decorre dalla sua conclusione, e non dalla conclusione del contratto definitivo. Tuttavia, colui che è convenuto in giudizio per l’ottenimento di una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.), può chiedere in riconvenzionale la rescissione del preliminare per lesione anche se è già decorso il detto termine annuale, poiché solo con l’azione giudiziaria per l’esecuzione specifica sorge per lui in concreto la lesione. Cass. civ. sez. II 23 aprile 1977, n. 1526
Dall’autonomia logica e giuridica del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo consegue che l’azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium, proponibile contro il secondo, si distingue, per diversità di presupposti e di oggetto, da quella esperibile contro il primo; pertanto, il termine annuale fissato dall’art. 1449 c.c. per la prescrizione dell’azione di rescissione decorre, in ordine al contratto definitivo, dalla data della stipulazione del medesimo. Cass. civ. sez. I 1° ottobre 1975, n. 3086
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