Art. 1441 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legittimazione

Articolo 1441 - codice civile

L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (322, 323, 377, 378, 388, 396, 427, 428, 1394, 1395, 1442 ss., 1462, 1971, 1972, 1975).
L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale (32 c.p.) può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Articolo 1441 - Codice Civile

L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (322, 323, 377, 378, 388, 396, 427, 428, 1394, 1395, 1442 ss., 1462, 1971, 1972, 1975).
L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale (32 c.p.) può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Massime

In tema di vizi concernenti l’attività negoziale degli enti pubblici, il principio secondo cui il negozio è annullabile ad iniziativa esclusiva dell’ente non è applicabile allorché lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, in caso contrario consentendosi che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Cass. civ., sez. , I 7 novembre 2011, n. 23025

La titolarità del potere di chiedere l’annullamento di un contratto collettivo di diritto comune per un vizio della volontà è dell’associazione sindacale stipulante e non anche del singolo lavoratore. Cass. civ. sez. lav. 26 settembre 1996, n. 8509

L’organo della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volontà, che abbia concluso una controversia negoziale senza che sia stato, in tutto o in parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell’amministrazione, manca di legittimazione a contrarre e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi; il difetto di tale presupposto determina l’annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla p.a., nel cui esclusivo interesse sono prescritte le formalità omesse. Cass. civ. sez. II 21 febbraio 1995, n. 1882

Con riguardo a contratto concluso jure privatorum dalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l’attività negoziale dell’ente pubblico, i quali, sia che si riferiscano al processo di formazione delle volontà dell’ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell’ente, esclusivamente dall’ente pubblico stesso al fine di ottenere l’annullamento del contratto (ex artt. 1441, 1442, quarto comma c.c.), l’operatività o meno del contratto per effetto dell’intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare l’inefficacia del negozio, in quanto l’intervenuto diniego di approvazione, operando quale condicio juris retroattivamente sull’efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti. Cass. civ. sez. III 8 luglio 1991, n. 7529

Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell’annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte. Cass. civ. sez. I 7 marzo 1984, n. 1578

Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l’eccesso di potere dell’organo dell’ente con rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall’organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell’ente, importa l’annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall’ente pubblico in via di azione, ai sensi dell’art. 1441, primo comma, c.c., ovvero di eccezione, ai sensi dell’art. 1442, quarto comma, c.c. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, secondo comma, c.p.c.). Cass. civ. sez. III 7 aprile 1989, n. 1682

In tema di vizi concernenti l’attività negoziale degli enti pubblici – sia che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell’ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente – il negozio comunque stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell’ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l’invasione dell’attività di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l’uso di poteri non configurabili in relazione all’organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto è nullo e non semplicemente annullabile. Cass. civ. sez. II 24 maggio 1979, n. 2996

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