L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (1419).
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (1419).
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (1419).
L’errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell’art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile “ictu oculi”, non essendo tale, quindi, l’errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l’importo risarcitorio. Cass. civ., sez. , III 18 febbraio 2016, n. 3178
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto “a corpo”, nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l’eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell’art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l’appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto. Cass. civ., sez. , I, 7 giugno 2012, n. 9246
In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dall’art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all’esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell’Amministrazione e l’instaurazione del rapporto processuale con l’organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell’importo sul quale l’Ufficio e il contribuente si sono accordati. Pertanto, l’errore di calcolo in cui le parti siano incorse nella definizione dell’imponibile o nella determinazione dell’entità del prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in quanto ricorrano i presupposti di cui all’art. 1430 c.c. (Omissis). Cass. civ. sez. V 3 ottobre 2006, n. 21325
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747