Art. 1425 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Incapacità delle parti

Articolo 1425 - codice civile

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (2, 3, 322, 377, 396, 414, 427, 477, 1441).
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (1191, 1444; 32 c.p.).

Articolo 1425 - Codice Civile

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (2, 3, 322, 377, 396, 414, 427, 477, 1441).
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (1191, 1444; 32 c.p.).

Massime

L’incapacità di intendere e di volere determina non la nullità ma l’annullabilità dell’atto, che il convenuto può far valere, al fine di contrastare la pretesa avversaria, con un’eccezione in senso stretto, soggetta alle regole ed ai modi propri di tale difesa. Cass. civ. sez. lav. 15 gennaio 1993, n. 427

La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda l’annullamento. A tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell’incapacità al compimento dell’atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all’atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l’accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull’alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dell’atto. Cass. civ. sez. II 4 novembre 1983, n. 6506

Nell’ipotesi di annullamento del contratto per incapacità di uno dei contraenti non occorre accertare, ai fini della restituzione della prestazione eseguita, che il contraente fosse o no incapace al momento in cui la riceveva, ma è sufficiente che il contratto, in relazione al quale essa è stata effettuata, sia stato annullato per incapacità del contraente. In tal caso, infatti, la legge presume che, come egli ha mal disposto del suo patrimonio, così pure possa aver dissipato la prestazione ricevuta e pertanto il rischio di tale situazione ricade sull’altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l’incapace e può vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione ove non provi che da essa l’incapace abbia tratto vantaggio. Cass. civ. sez. I 21 novembre 1975, n. 3913

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