Art. 1424 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conversione del contratto nullo

Articolo 1424 - codice civile

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (1414), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1059, 1367, 1414).

Articolo 1424 - Codice Civile

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (1414), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1059, 1367, 1414).

Massime

In tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d’ufficio non può estendersi fino alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l’istanza di conversione avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamente consequenziale all’esercizio del potere officioso del giudice. Cass. civ., sez. , I 24 settembre 2018, n. 22466

Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullità totale, le parti, all’esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell’ art. 101 c.p.c.; in mancanza, l’accertamento contenuto nella sentenza di nullità totale del contratto è idoneo a produrre l’effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale. Cass. civ., sez. , III 10 ottobre 2017, n. 23644

In tema di conversione del contratto nullo, l’accertamento dell’ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall’una o dall’altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità. Cass. civ., sez. , II 30 aprile 2012, n. 6633

In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall’art. 1424 c.c. non può operare quando sia stata esclusa l’esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1424 c.c.sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l’accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti). Cass. civ. sez. II 27 ottobre 2006, n. 23145

L’art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtú del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l’atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell’atto diverso e che l’atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto. Cass. civ. sez. III 22 luglio 2004, n. 13641

La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, non intende vincolare la volontà delle parti, né comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalle finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l’identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello al quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso. Cass. civ. sez. II 14 agosto 1990, n. 8263

Istituti giuridici

Novità giuridiche