Nel contratto plurilaterale doveva ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto, anche se relative non al contenuto tipico di quest’ultimo, ma a distinte pattuizioni accessorie (nella specie, l’accordo compromissorio), rientrando tale facoltà nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l’aderente, dovendosi da questi considerare accettate. Cass. civ. sez. I 27 settembre 1994, n. 7872
Con riguardo al contratto di compravendita con pluralità di venditori, in qualità di comproprietari del bene oggetto di trasferimento, la nullità del rapporto, attinente ad uno soltanto di detti venditori (nella specie, per minore età), configura nullità parziale regolata dall’art. 1419 c.c. (e pertanto, si estende all’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità), mentre esula dalla disciplina dell’art. 1420 c.c., in tema di nullità del contratto plurilaterale, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui vi siano prestazioni di più soggetti dirette ad uno scopo comune, e non due prestazioni legate da vincolo di sinallagmaticità. Cass. civ. sez. II 25 febbraio 1986, n. 1180
Ciò che caratterizza i contratti plurilaterali non è il numero dei contraenti, superiore a due, ma il fatto che le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, per cui essi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali la prestazione di una parte è compiuta esclusivamente nell’interesse dell’altra. Cass. civ. sez. I 12 dicembre 1972, n. 3572