Art. 1417 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prova della simulazione

Articolo 1417 - codice civile

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti (2722, 2724), se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (1343 ss., 1346), anche se è proposta dalle parti.

Articolo 1417 - Codice Civile

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti (2722, 2724), se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (1343 ss., 1346), anche se è proposta dalle parti.

Massime

La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera “quaestio voluntatis”, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità. Cass. civ., sez. , III 27 marzo 2018, n. 7512

L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c. Cass. civ., sez. III 8 giugno 2017, n. 1427

Qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento. Cass. civ. sez. II 25 luglio 2006, n. 1413

Qualora la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l’illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell’accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamente simulato. Cass. civ. sez. III 6 maggio 2003, n. 6882

In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell’ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. (Omissis). Cass. civ. sez. III 15 gennaio 2003, n. 471

La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra dei limiti in relazione alla prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento. Cass. civ. sez. II 14 novembre 2002, n. 16021

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento. Cass. civ. Sezioni Unite 13 maggio 2002, n. 6877

Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (artt. 1417 e 2722 c.c.) riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizii (art. 1414 commi primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive, come tali, di contenuto negoziale. Cass. civ. sez. II 26 agosto 1998, n. 8466

È ammissibile la prova per testi, dedotta dal terzo, per dimostrare la simulazione di un contratto stipulato per atto pubblico, perché l’efficacia probatoria privilegiata di esso è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti, come nel caso di dichiarazione di prezzo ricevuto in cambio del bene, difforme dal vero. Cass. civ. sez. II 30 luglio 1998, n. 7500

Il contratto simulato può legittimamente configurarsi, quoad probationis, in termini di principio di prova scritta, sufficiente, come tale, a rendere ammissibile la prova testimoniale inter partes a norma degli artt. 1417 e 2724, n. 1, c.c., e può, altrettanto legittimamente, venir posto, in concorso con altri elementi di prova, a fondamento del giudizio circa la sussistenza di una vicenda negoziale di carattere simulatorio. Cass. civ. sez. III 13 novembre 1997, n. 11232

In tema di simulazione i limiti stabiliti dall’art. 1417 c.c. all’ammissibilità della prova per testimoni e a quella per presunzioni nei rapporti tra le parti, sono diretti a esclusiva tutela degli interessi privati, e, pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata. Tuttavia, al fine della sussistenza di tale rinuncia, occorre che dalla condotta dell’interessato possa desumersi con assoluta certezza l’intenzione del medesimo a non opporsi all’assunzione dei mezzi istruttori vietati. Cass. civ. sez. II 7 luglio 1986, n. 4428

La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o i creditori. Infatti, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non trova alcun limite; invece, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi delle medesime, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l’onere di munirsi delle controdichiarazioni scritte, salvo che la prova sia diretta a fare valere l’illiceità del contratto dissimulato nel qual caso la prova per testi e per presunzioni non incontra limite neanche tra le parti. Cass. civ. sez. II 15 maggio 1986, n. 3210

Con riguardo ad un contratto, preliminare o definitivo, di compravendita, avente ad oggetto cioè il trasferimento di un bene dietro corrispettivo di un prezzo, la circostanza che il prezzo medesimo sia stato regolato, anzichè con versamento della relativa somma, mediante estinzione di un debito del venditore, configura un fatto storico, esterno al contratto stesso e non incidente sui suoi elementi costitutivi. La prova per testi o presunzioni di detta circostanza, pertanto, non traducendosi nella prova della simulazione della compravendita, non è soggetta alle disposizioni in tema di simulazione dell’art. 1417 cod. civ. Cass. civ. sez. II 24 ottobre 1984, n. 5405

In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi – che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte – la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio. Cass. civ. sez. II 4 maggio 2007, n. 10240

In ipotesi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, non sono applicabili né l’art. 1417 c.c. – che prevede, tra l’altro, che le parti possono far valere, senza limiti di mezzi probatori, l’illiceità del contratto dissimulato – né l’art. 1414, comma 2, stesso codice – che contempla l’efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma – in quanto nell’indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si  vuole  che  gli  effetti  dell’atto  si  producano  a  favore  di  altri,  non  si  hanno negozi «dissimulati», bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto), sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi. (Omissis). Cass. civ. sez. I 21 ottobre 1994, n. 8638 

Nell’ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell’accordo simulatorio e perciò soggetto da considerarsi parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, a mente dell’art. 2725 c.c. può essere dato solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell’art. 2724, n. 3, c.c., che però non ricorre nel caso in cui si alleghi che il preteso documento dell’accordo simulatorio, redatto in unico esemplare, sia stato consensualmente rilasciato, al momento della relativa formazione, nelle mani di una delle parti, essendosi in tal caso in presenza della mera impossibilità di procurarsi la prova scritta del contratto (art. 2724, n. 2, c.c.) non rilevante ai fini della deroga al divieto della prova testimoniale. Cass. civ. sez. II 27 luglio 1994, n. 7021

Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l’esistenza dell’asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l’atto scritto richiesto ad substantiam dall’art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari. Cass. civ. sez. II 4 agosto 1990, n. 7861 

In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, quando l’azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa, in quanto, mentre nel caso di simulazione assoluta, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali, e, in particolare, al divieto di prova testimoniale e a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 2724 c.c., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l’inesistenza dello stesso, invece, nel caso di simulazione relativa, venendo in considerazione l’esistenza e validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i più rigorosi limiti stabiliti all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dall’art. 2725 c.c., secondo cui la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem è consentita soltanto nell’ipotesi di smarrimento incolpevole del documento contemplata nell’art. 2724, n. 3 c.c. Cass. civ. sez. II 12 febbraio 1986, n. 850

In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell’articolo 1350 c.c.), la prova dell’accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. Cass. civ. sez. II 28 maggio 2007, n. 12487 

In tema di prova della simulazione, la controdichiarazione sottoscritta dai soli venditori (e destinata a documentare la simulazione del prezzo dichiarato rispetto a quello realmente versato) non può legittimamente considerarsi «dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata» – per la quale il secondo comma dell’art. 2704 c.c. prevede l’esonero dalle rigorose forme di accertamento di cui al primo comma – essendo, per converso, funzionalmente diretta alla controparte del negozio, con la conseguenza che la richiesta di prova testimoniale circa la data delle suddette controdichiarazioni deve ritenersi inammissibile. Cass. civ. sez. I 14 gennaio 1999, n. 351 

La simulazione di un contratto può risultare anche da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l’intento simulatorio sia soggettivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto simulato. Cass. civ. sez. II 2 settembre 1998, n. 8690

In tema di contratto simulato, la cosiddetta «controdichiarazione» costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto ad substantiam per l’esistenza dell’accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l’esistenza della simulazione, che l’accordo simulatorio sia coevo all’atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e – cioè – quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato. Cass. civ. sez. I 4 maggio 1998, n. 4410

La simulazione totale o parziale del contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all’atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. Cass. civ. sez. III 4 febbraio 1985, n. 768

L’accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicché il documento che rivela l’accordo, se è anteriore, non giova se non sotto il profilo della rilevazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non può che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell’accaduto, perché proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato. Cass. civ. sez. II 11 aprile 1975, n. 1362

Con riguardo ad immobile acquistato da un coniuge, la domanda proposta dall’altro coniuge, per far valere la simulazione relativa, in relazione ad un dedotto patto di intestazione del bene ad entrambi, non può essere basata su preliminare di vendita, nel quale i due coniugi abbiano assunto congiuntamente la qualità di promissari, dato che il relativo contratto, essendo anteriore alla vendita definitiva, non è in grado di fornire la dimostrazione documentale della controdichiarazione, la quale presuppone l’accordo simulato e quindi non può precederlo. Cass. civ. sez. I 1 marzo 1988, n. 2130

Al fine della prova della simulazione assoluta l’atto scritto è richiesto solo ad probationem per superare il divieto della prova orale contraria al contenuto del documento, e, pertanto, tale atto può essere costituito anche da una dichiarazione unilaterale di natura confessoria sottoscritta dalla parte che abbia interesse contrario all’accertamento della simulazione, dovendosi dimostrare soltanto che le parti non hanno voluto concludere il contratto apparente, e non anche, come nel caso di simulazione relativa, che abbiano inteso concludere un contratto diverso per il quale potrebbe essere richiesta la forma scritta ad substantiam. Cass. civ. sez. II 18 giugno 1986, n. 4071

In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria. Cass. civ., sez. , II 12 ottobre 2018, n. 25578

Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta. Cass. civ., sez. , VI 18 agosto 2011, n. 17389

Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto. Cass. civ. sez. II 19 febbraio 2008, n. 4071 

Con riguardo ad immobili, il cui acquisto si pretenda effettuato per interposta persona, l’accertamento del diritto di proprietà sugli immobili stessi, in favore del soggetto che assuma di essere il beneficiario effettivo del rapporto, non può prescindere dall’esistenza di una manifestazione scritta della volontà di assunzione dell’obbligo di ritrasferimento da parte dell’acquirente interposto. E tale scrittura non può essere sostituita né – ove esistente – può esserne provato il contenuto attraverso la prova per testi o per presunzioni, neppure sostenendosi l’illiceità dell’acquisto della persona interposta, sotto il profilo della frode fiscale ed invocando, perciò, la libertà di prove di cui all’art. 1417 c.c., poiché questa ultima disposizione concerne soltanto la simulazione. Cass. civ. sez. I 7 marzo 1990, n. 1811 

In tema di compravendita di immobile la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato. Cass. civ. sez. III 12 dicembre 1989, n. 5550

In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta “ad substantiam”, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l’interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita. Cass. civ., sez. , II 10 marzo 2017, n. 6262

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti – ovvero del legittimario, come nel caso di specie – che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Cass. civ., sez. , VI-II 14 novembre 2019, n. 29540

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Cass. civ., sez. , II 2 marzo 2017, n. 5326

L’inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l’atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall’art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati. Cass. civ., sez. , VI-II 17 luglio 2014, n. 16377

Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 c.c. – limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna – non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico – giuridica della motivazione. Cass. civ. sez. III 17 marzo 2005, n. 5765

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell’atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica. Cass. civ. sez. II 28 ottobre 2002, n. 15160

La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata. Cass. civ. sez. II 6 settembre 2002, n. 12980

L’art. 1417 del c.c. consente la prova della simulazione per testimoni, ancorché la domanda sia stata proposta dalle parti, quando sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. Nella suddetta ipotesi è ammissibile, pertanto, anche la prova per presunzioni. Cass. civ. sez. III 21 maggio 2001, n. 6892

In tema di simulazione il giudice può negare l’ammissione di una prova testimoniale diretta ad accertare un fatto al quale la parte richiedente attribuisce valore presuntivo solo se ritenga che tale valore difetti, nel senso che dal fatto oggetto della prova testimoniale non può scaturire, secondo l’id quod plerumque accidit, la conseguenza presupposta, diversamente è tenuto ad ammettere la prova, onde porre successivamente i risultati di essa in raffronto con le altre presunzioni acquisite al processo, al fine di effettuare una valutazione globale ed unitaria di tutti gli elementi probatori, non eseguibile in base ad apprezzamenti aprioristici di elementi indizianti non ancora acquisiti e quindi ignoti nella loro reale entità. Cass. civ. sez. II 22 giugno 1989, n. 2976

In tema di simulazione, il divieto generale, in presenza di contratto redatto per iscritto, del ricorso alla prova per testimoni (e quindi anche a quella per presunzioni in virtù del richiamo di cui all’art. 2729, secondo comma, c.c.), opera solo nei rapporti tra le parti contraenti (e sempreché non sia dedotta l’illiceità del contratto dissimulato) e non già nei confronti dei terzi (art. 1417 c.c.). Di conseguenza, ove sia fatta valere da chi non è parte la nullità del contratto dissimulato (in quanto integrante, nella specie, un mutuo con patto commissorio), non è necessaria una controdichiarazione scritta per dimostrare l’accordo simulatorio essendo consentito al giudice del merito di utilizzare lo strumento probatorio costituito dalla prova indiziaria e presuntiva, che è d’altronde il mezzo di prova costituente la regola in materia di simulazione, data la natura della controversia. Cass. civ. sez. II 5 agosto 1985, n. 4387

Nel giudizio di simulazione, il giudice può legittimamente far ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria – non sussistendo alcun limite al potere d’indagine del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, compreso lo stesso atto impugnato di simulazione – dalla quale siano ricavabili elementi gravi, precisi e concordanti. Non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza della simulazione l’esecuzione del contratto simulato, esecuzione che invece può ben costituire uno dei mezzi per nascondere all’esterno l’accordo simulatorio. Cass. civ. sez. II 4 maggio 1985, n. 2790

Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerata “parte” e non “terzo” chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all’accertamento ed all’attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento. Cass. civ. sez. I 28 febbraio 1998, n. 2252

L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda. Cass. civ., sez. , II 13 giugno 2018, n. 15510

In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall’art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l’azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”; né consente il superamento, da parte dell’erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell’atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione. Cass. civ., sez. , VI 11 gennaio 2018, n. 536

L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso. Cass. civ., sez. , II 22 settembre 2014, n. 19912

Il legittimario pretermesso dall’eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. Cass. civ., sez. , II 25 giugno 2010, n. 15346

L’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua causa petendi nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti. Cass. civ. sez. II 12 giugno 2007, n. 13706

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c. ) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius non possono legittimamente dirsi «terzi » rispetto al negozio ; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l’erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota. Cass. civ., sez. , III 24 marzo 2006, n. 6632

Dall’esercizio dell’azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall’art. 1417 c.c., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittimità, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo. Cass. civ. sez. II 25 maggio 2001, n. 7134

Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l’impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un’altra parte una regola diversa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all’asse ereditario. Cass. civ. sez. II 2 febbraio 1999, n. 848

Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 c.c. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell’erede che agisca per l’acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il de cuius, in quanto l’erede si avvale di un titolo che lo pone nell’identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è terzo rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l’erede non può avvalersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all’assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati. Cass. civ. sez. II 13 luglio 1995, n. 7666

Al fine della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius il legittimario può essere considerato terzo e come tale beneficiante delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c. solo quando contestualmente all’azione di dichiarazione della simulazione proponga, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso e non anche quando siasi limitato a chiedere l’accertamento della simulazione senza alcuna connessa domanda di reintegrazione della legittima. Cass. civ. sez. II 29 ottobre 1994, n. 8942

L’erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius, del quale deduca la simulazione, bensì con azione di simulazione relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius, nei cui rapporti subentra, non solo sul terreno dell’accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non dall’apertura della successione ma dal compimento dell’atto simulato. Cass. civ. sez. II 6 agosto 1990 n. 7909

Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli artt. 1415, secondo comma, e 1417 c.c., rispetto all’acquisto di un bene non personale, effettuato dall’altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall’art. 177, lett. a), c.c.. Cass. civ., sez. , II 24 gennaio 2013, n. 1737

 

In tema simulazione di contratto di affitto di azienda, incidendo l’accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il contratto dissimulato (nella specie, locazione di immobile ad uso commerciale), ma la prova deve attenere sia agli elementi caratterizzanti dell’uno o dell’altro tipo di contratto sia all’accordo simulatorio, di cui deve di svelare l’intento. Ne consegue che il relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale. Cass. civ., sez. , III 16 aprile 2009, n. 9012

In materia di scrittura privata, benché non sia di regola ammissibile la prova per testimoni o per presunzioni dell’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, in virtú del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c., devono tuttavia ritenersi ammissibili detti mezzi di prova, nel caso in cui la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio. Cass. civ. sez. I 25 maggio 2005, n. 11017

Agli effetti dell’art. 1417 c.c., l’illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l’ordinamento reprime. Consegue che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l’interesse perseguito dalle parti, cioè l’arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento. Cass. civ. sez. II 11 febbraio 2000, n. 1535 

La nullità delle cause del contratto locativo per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della detta legge sull’equo canone relative alla durata ed al canone, essendo espressamente sancita dall’art. 79 della legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla predetta legge, configura una ipotesi di illiceità dal contratto. Ne consegue che il contratto di locazione stipulato per eludere tale nullità, con la previsione di durata a misura del canone, diverse da quelle legali, realizza una fattispecie negoziale simulata relativamente, che ai sensi dell’art. 1417 c.c., è dato alle parti contraenti di provare con testimoni per far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978. Cass. civ. sez. III 16 maggio 1995, n. 5371

L’illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell’art. 1417 c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all’intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto. Cass. civ. sez. II 29 ottobre 1994, n. 8942

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell’intento di costituire una garanzia con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l’ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell’art. 1417 c.c. Cass. civ. sez. II 27 settembre 1994, n. 7878 

Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell’art. 2744 c.c. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rivelatore del vietato patto commissorio, posto a base dell’azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l’illiceità ex lege del negozio dissimulato. Cass. civ. sez. II 16 agosto 1990, n. 8325

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