Art. 1407 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma

Articolo 1407 - codice civile

Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata (1264, 1403, 1918).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola « all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante (1889, 1918, 2008, 2011; 137 c.p.c.; 15 l. camb.; 17 l. ass.).

Articolo 1407 - Codice Civile

Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata (1264, 1403, 1918).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola « all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante (1889, 1918, 2008, 2011; 137 c.p.c.; 15 l. camb.; 17 l. ass.).

Massime

Atteso che la cessione del contratto costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto (per il quale è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente), qualora contratto trasferito sia un contratto con la P.A. (Nella specie convenzione urbanistica), la cessione, anche quando sia stata autorizzata preventivamente dal soggetto pubblico, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure essa non l’abbia accettata in forma scritta, dovendosi escludere – per i principi che regolano la forma dei contratti in cui interviene la pubblica amministrazione – ogni spazio di efficacia per eventuali comportamenti taciti concludenti. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2004, n. 3547

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica – salvo talune eccezioni –, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all’atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto. Cass. civ. sez. lav. 6 novembre 1999, n. 12384

Poiché il contratto di appalto non è fra quelli per i quali l’art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam, il consenso alla sua cessione, che può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione, non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto. Cass. civ. sez. II 19 dicembre 1996, n. 11381

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