Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all’altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l’accettazione di quest’ultimo, che può risultare anche dall’atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell’altro contraente, senza rilevi l’eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione. Cass. civ. sez. , II 1 settembre 2014, n. 18490
Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina non richiede formule sacramentali, ed il suo contenuto non è legislativamente determinato in modo rigido; essa può dunque ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione del contraente, che se ne sia riservata la facoltà, con la quale egli nomini la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato. Cass. civ. sez. II 29 settembre 2000, n. 12965
Poiché la dichiarazione di nomina costituisce non già una dichiarazione di scienza, bensì un atto negoziale integrativo del contratto per persona da nominare, tanto che ne è prescritta la stessa forma, essenziale o meno, prescritta per tale contratto (art. 1403, primo comma, c.c.), ad essa non è equivalente il distinto contratto preliminare conclude dal promissario con il terzo, trattandosi di res inter alios avente mero effetto obbligatorio tra i contraenti e quindi priva di alcuna incidenza diretta sul concluso contratto per persona da nominare. Cass. civ. sez. II 29 aprile 1994, n, 5073