Art. 14 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atto costitutivo

Articolo 14 - codice civile

Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643, 2699).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

Articolo 14 - Codice Civile

Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643, 2699).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

Massime

L’atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell’art. 14 c.c. avendo struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario, non dà luogo ad un atto di donazione e non rientra, pertanto, fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell’art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005. Cass. civ. sez. II, 4 luglio 2017, n. 16409

L’atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l’acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all’imposta sulle successioni. Cass. civ. sez. V, 12 ottobre 2007, n. 21477

La creazione di un’associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un’attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l’intera associazione; la formazione dell’atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un’associazione. Cass. civ. sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600

Nel caso di fondazione costituita con testamento, le disposizioni del fondatore, le quali prevedono la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell’ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalità subisca per volontà di chi ha fatto l’attribuzione e consistente nella erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi. Cass. civ. sez. II, 5 marzo 1996, n. 1737

Al negozio di fondazione, che è atto di privata autonomia, sono applicabili tutte le regole sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, anche quelle che regolano l’inserzione di clausole condizionali. Nell’atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l’atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell’atto del fondatore come evento estraneo all’autonomia di questi, ed il cui verificarsi è possibile sia in un senso che nell’altro. Cass. civ. Sezioni Unite, 29 febbraio 1968, n. 654

Qualora sia posta come condizione di efficacia dell’atto di fondazione di una persona giuridica, la conformità dello statuto approvato dall’autorità amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invalidità dell’atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell’atto di fondazione (quanto meno con riguardo all’attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilità di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l’attuazione di un negozio di diritto privato, l’efficacia o meno di questo e le conseguenze dell’asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell’atto traslativo), è proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Cass. civ. Sezioni Unite, 29 febbraio 1968, n. 654

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