Art. 1398 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rappresentanza senza potere

Articolo 1398 - codice civile

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1399, 1890, 2032, 2822; 11 l. camb.; 14 l. ass.).

Articolo 1398 - Codice Civile

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1399, 1890, 2032, 2822; 11 l. camb.; 14 l. ass.).

Massime

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri di cui all’art. 1398 c.c. è applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che, con riferimento ad una convenzione di collaborazione stipulata dal direttore di un Azienda municipalizzata con un professionista, aveva ritenuto inefficace nei confronti dell’ente la clausola di rinnovo automatico della convenzione, perché eccedente il potere riconosciuto al direttore dalla delibera del consiglio di amministrazione). Cass. civ., sez. , VI-II 18 novembre 2019, n. 29825

In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte. Cass. civ., sez. , un. 3 giugno 2015, n. 11377

Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo- rappresentato e non d’ufficio. Cass. civ., sez. , II 24 ottobre 2013, n. 24133

Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall’art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l’applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità dell’accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questioni di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. Cass. civ. sez. III 12 novembre 1998, n. 11453

Il contratto di natura privatistica stipulato dal legale rappresentante dell’ente pubblico in difetto dell’atto deliberativo dell’organo competente (ratifica) è assimilabile al negozio concluso dal falsus procurator ed è soggetto alla relativa disciplina (artt. 1388, 1398, 1399 c.c.). Nel suddetto contratto, la fattispecie soggettivamente complessa a formazione progressiva si perfeziona con la ratifica, senza la quale il negozio non è idoneo a produrre effetti nella sfera dello pseudo rappresentato ed il terzo contraente non ha titolo per esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di inadempimento, che presuppone l’esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti – né può richiedere il pagamento di una penale, che si ricollega ad una responsabilità prettamente contrattuale – ma può solo invocare la responsabilità del falsus procurator per culpa in contrahendo ex art. 1398 c.c., assimilabile a quella precontrattuale (e limitata al c.d. interesse negativo). Cass. civ. sez. I 29 agosto 1995, n. 9061

I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all’eventuale ratifica da parte dell’interessato, ed esclusivamente nei confronti di quest’ultimo. Quanto al vincolo che si costituisce fra il falsus procurator ed il terzo contraente esso è limitato alla responsabilità di natura aquiliana dell’uno, per il danno sofferto, dall’altro, per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto, il quale – pertanto – di per sé è del tutto inefficace, salva l’eventualità della ratifica da parte dell’interessato. Quanto poi alla prevista necessità del consenso del falsus procurator, ai fini della risoluzione consensuale del negozio, essa si rende del tutto conseguenziale al principio per cui il «mutuo dissenso», come actus contrarius, deve provenire dagli stessi originari contraenti; ma il vincolo che esso scioglie non è un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensì la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all’interessato. Cass. civ. sez. II 16 luglio 1997, n. 6488

Il principio posto nell’art. 1398 c.c. secondo cui degli atti posti in essere dal falsus procurator risponde esclusivamente costui a titolo di danno nell’ipotesi in cui il terzo abbia confidato senza sua colpa nella sussistenza in capo al medesimo del potere rappresentativo, non trova applicazione in caso di rapporto organico, atteso che l’attività dell’organo, tranne eccezioni ben determinate (attività assolutamente nulla, attività dell’organo incompetente nei confronti di un terzo in malafede, attività non riferibile all’ente) si configura giuridicamente quale attività dell’ente stesso, compresa quella compiuta dall’organo fuori dei limiti delle sue attribuzioni, ove il terzo nei cui confronti è stata compiuta non l’abbia, senza sua colpa e malgrado l’uso dell’ordinaria diligenza, rilevato. Cass. civ. sez. I 21 dicembre 1987, n. 9485

La responsabilità del falsus procurator, prevista dall’art. 1398 c.c. verso il terzo contraente che abbia senza colpa confidato nella efficacia del contratto, è rivolta a risarcire il contraente medesimo nei limiti del cosiddetto interesse negativo (attività espletata nelle trattative, spese sostenute, perdute occasioni di concludere altri contratti, ecc.), e non anche del danno derivante dal mancato adempimento del rappresentato, la cui configurabilità presupporrebbe l’esistenza di un contratto efficace. Pertanto, al fine di escludere la ricorrenza di detta responsabilità, non può aver alcun rilievo la circostanza che le obbligazioni contrattuali del rappresentato (nella specie, promessa di vendita di un appartamento), ove efficaci, non sarebbero state adempiute, a causa d’impossibilità sopravvenuta (nella specie, per rifiuto di licenza di costruzione). Cass. civ. sez. II 7 maggio 1977, n. 1756

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Cass. civ., sez. , II 9 marzo 2012, n. 3787

Nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile dell’altro contraente. Cass. civ., sez. , III 12 febbraio 2010, n. 3364

L’art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno. Una volta ravvisato il presupposto soggettivo per il risarcimento in capo al terzo rimane, d’altro canto, esclusa la possibilità di configurare, agli effetti dell’art. 1227 c.c., un concorso del fatto colposo del terzo stesso, giacchè, il concorso del fatto colposo del creditore è ontologicamente inconciliabile con le situazioni – come quella di cui alla norma dell’art. 1398 – nelle quali operi il principio dell’apparenza del diritto, espressione del pi – generale principio dell’affidamento incolpevole, in quanto l’esistenza di un comportamento colposo del terzo impedirebbe di ravvisarne l’affidamento incolpevole. Cass. civ. sez. III 13 dicembre 2004, n. 23199

Il principio dell’apparenza del diritto può invocarsi in tema di rappresentanza solo in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare l’opinione del terzo che contratta con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza fra la situazione apparente e quella reale. Tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo, il quale non attenendosi ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi invece alla mera apparenza incorrendo in errore. L’accertamento degli elementi richiesti perché possa attribuirsi rilevanza giuridica del merito apparente, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito il cui apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, qualora sia immune da vizi logici e giuridici. Cass. civ. sez. II 11 ottobre 1991, n. 10709

L’istituto della rappresentanza apparente – non espressamente codificato e da iscrivere, quindi, nelle ipotesi di cosiddetta apparenza colposa (o atipica), rinvenibile allo stato latente nel sistema, quale espressione del principio di autoresponsabilità – può essere utilmente invocato dal terzo che abbia ragionevolmente confidato nella situazione apparente solo se il suo errore (scusabile) sia imputabile (anche o solo) all’apparente rappresentato, per avere quest’ultimo posto in essere (pur se non preordinatamente) un comportamento oggettivamente idoneo ad ingenerare nella collettività il convincimento incolpevole, che egli abbia effettivamente conferito all’agente il potere di rappresentarlo. Cass. civ. sez. I 8 marzo 1990, n. 1841

In materia di rappresentanza, il principio dell’apparenza del diritto a tutela dell’affidamento del terzo contraente non trova applicazione nei confronti degli gli enti pubblici attesa la presunzione di conoscenza delle norme di legge che ne disciplinano in modo inderogabile la rappresentanza esterna, dovendosi tener conto che la volontà della P.A., esprimendosi in modo preciso e non ingannevole attraverso atti formali, emessi all’esito di un iter dettagliatamente descritto dalla legge, del quale i terzi hanno la possibilità di rendersi edotti, esclude, di norma, la configurabilità di un comportamento colposo dell’ente. Cass. civ., sez. , I 30 maggio 2014, n. 12179

L’azione che tende a far dichiarare l’inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 1442 c.c., che colpisce solo l’azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile. Cass. civ., sez. , II 23 maggio 2016, n. 10600

La prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del “falsus procurator”, decorre dalla conclusione del contratto perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l’affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso (come nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo-rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo). Cass. civ., sez. , II 17 maggio 2010, n. 12039

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal “falsus procurator”, decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.* , Cass. civ. sez. II 29 marzo 1995, n. 3691

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