Art. 1393 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giustificazione dei poteri del rappresentante

Articolo 1393 - codice civile

Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata (1397).

Articolo 1393 - Codice Civile

Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata (1397).

Massime

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l’affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali. Cass. civ. sez. III 9 luglio 2001, n. 9289

Nel corso dell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione protratta nel tempo la parte, che abbia stipulato tale contratto con soggetto che si sia dichiarato rappresentante dell’altra, può, allorquando sorgano seri dubbi sulla esistenza e sui limiti dei poteri rappresentativi del procuratore, chiedere al dominus negotii, ancorché non si sia avvalsa della facoltà ex art. 1393 c.c. di richiedere la giustificazione dei poteri, all’atto della stipulazione, l’accertamento della relativa situazione mediante un negozio bilaterale di accertamento o, quanto meno, attraverso un atto ricognitivo unilaterale. Cass. civ. sez. II, 8 marzo 1983, n. 1698

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