Art. 1391 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Stati soggettivi rilevanti

Articolo 1391 - codice civile

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze (1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1428), si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato (1390, 1894).
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante (1426).

Articolo 1391 - Codice Civile

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze (1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1428), si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato (1390, 1894).
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante (1426).

Massime

In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni qualora l’acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall’art. 1391 c.c., applicabile all’attività delle persone giuridiche. Cass. civ. sez. III 4 luglio 2006, n. 15265

Quando l’imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell’art. 2210, primo comma, c.c., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell’istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all’art. 1391 c.c., che rileva ai fini della conoscibilità dell’errore, va verificato con riguardo all’impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca. Cass. civ. sez. I 28 maggio 2003, n. 8553

Nei contratti conclusi dal rappresentante, sia nell’ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volontà che rendono annullabile il negozio, agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato. Cass. civ. sez. II 11 febbraio 1985, n. 1133

Nei negozi giuridici conclusi da una persona giuridica pubblica o privata, ai fini della valutazione degli stati soggettivi delle parti giuridicamente rilevanti, non può farsi riferimento che alla persona giuridica in virtù del nesso di rappresentanza organica. Conseguentemente, la prova dello stato soggettivo rilevante può essere fornita con i comuni mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni. Cass. civ. Sezioni Unite 28 aprile 1973, n. 1169

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