Art. 1390 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vizi della volontà

Articolo 1390 - codice civile

Il contratto è annullabile (1441) se è viziata la volontà del rappresentante (1427). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo (1391, 1426).

Articolo 1390 - Codice Civile

Il contratto è annullabile (1441) se è viziata la volontà del rappresentante (1427). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo (1391, 1426).

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