Art. 1382 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della clausola penale

Articolo 1382 - codice civile

La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223, 1229).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (1224).

Articolo 1382 - Codice Civile

La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223, 1229).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (1224).

Massime

La penale stabilita per l’inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest’ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l’adempimento dell’obbligazione – cui è collegata – in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un’apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l’inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d’appello, che aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola tanto all’inadempimento – come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto – quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita). Cass. civ., sez. , II- 3 settembre 2019, n. 22050

Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di “leasing” concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo). Cass. civ., sez. , III 23 maggio 2019, n. 13956

La clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare, sicché, anche quando il contratto ha ad oggetto la costituzione di diritti reali, la sua efficacia si trasmette anche a vantaggio degli aventi causa della parte in favore della quale era stata originariamente approntata. (Nella specie la S.C. ha qualificato come clausola penale la prestazione accessoria di “facere” imposta al proprietario di un fondo gravato da una servitù, ritenendo che la stessa si trasferisca insieme alla servitù e si estingua se viene a cessare quest’ultima). Cass. civ., sez. , II 24 aprile 2018, n. 10046

La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, sia determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata. Cass. civ.,  sez. , II, 10 maggio 2012, n. 7180

La condizione risolutiva, in quanto prescinde dalla colpa dell’inadempimento, è compatibile con la previsione di una penale, giacché le parti possono stabilire che la condizione sia posta nell’esclusivo interesse di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo una espressa clausola (o quanto meno una serie di elementi idonei ad indurre il convincimento che l’altra parte non abbia alcun interesse); pertanto, la parte, nel cui interesse è posta la condizione, ha facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l’avveramento o il non avveramento di essa, senza che, comunque, l’altra parte possa ostacolarne la volontà. Cass. civ. sez. II 15 novembre 2006, n. 24299

Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato dall’obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest’ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo. Cass. civ. sez. III 26 settembre 2005, n. 18779

In tema di clausola penale, (in relazione alla quale trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni), la responsabilità del debitore è esclusa non solo nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione derivi da causa a lui non imputabile ma anche quando, in virtù dell’exceptio inadimpleti contractus, esso sia determinato dall’inadempimento della controparte. Cass. civ. sez. II 1 agosto 2003, n. 11748

In ossequio al principio dell’autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di predeterminare con una clausola penale l’entità del risarcimento sia per l’ipotesi di inadempimento, sia per quella di ritardo nell’adempimento, nonchè, cumulativamente, per entrambe, con la conseguenza che l’effetto proprio della clausola de qua (e cioè quello di limitare l’onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all’ipotesi prevista dalle stesse parti, sicchè, ove la penale sia stata pattuita solo in funzione dell’inadempimento ed il creditore, interessato a conseguire (anche tardivamente) la prestazione dovuta, insti (come nella specie) per l’adempimento, legittimamente egli può domandare anche il risarcimento dei danni da ritardo, di talchè la relativa liquidazione non dovrà necessariamente essere contenuta nei limiti predeterminati dalle parti con la clausola penale, dovendo per converso essere operata secondo i normali criteri di liquidazione. Cass. civ. sez. II 22 novembre 2002, n. 16492

In materia di clausola penale, non è consentito al giudice di dare rilievo alla scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento per escludere il diritto alla prestazione della penale, essendo l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento, quale che sia la sua importanza, condizione sufficiente a far sorgere tale diritto. Cass. civ. sez. I 20 luglio 2000, n. 9532

La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all’adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell’art. 1453 comma primo c.c. trova applicazione sia nell’ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l’esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti. Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall’art. 1386 c.c. quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito. Cass. civ. sez. II 10 giugno 1991, n. 6561

In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell’adempimento, nella determinazione dell’importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l’operatività del limite posto all’adempimento tardivo dall’art. 1453, ultimo comma, c.c. Cass. civ., sez. , I 27 aprile 2017, n. 10441

In assenza di richiesta di applicazione della clausola penale, non può di ufficio il giudice statuire su di essa, neanche a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, attesa la natura autonoma della domanda di pagamento della penale rispetto a quella di risoluzione contrattuale. Cass. civ. sez. II 15 ottobre 2007, n. 21587

La condanna della parte inadempiente al pagamento della penale convenuta non presuppone necessariamente una pronuncia di risoluzione del contratto. Cass. civ. sez. II 17 gennaio 2003, n. 625

In caso di inadempimento di contratto preliminare, il giudice ben può, in assenza di domanda di risoluzione del contratto, condannare la parte inadempiente al pagamento della penale convenuta, senza pronunciare la risoluzione. La somma dovuta a tale titolo, nella sua funzione di liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall’inadempimento, costituisce debito di valuta, ed è, pertanto, insuscettibile di rivalutazione. Del pari insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria, in quanto debito di valuta e non di valore, è l’obbligo del promittente venditore di restituire la somma ricevuta a titolo di prezzo. Cass. civ. sez. II 27 marzo 1999, n. 2941

La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull’applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l’indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all’inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quando in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico). Cass. civ. sez. II 25 gennaio 1997, n. 771

La clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l’effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno «ulteriore» cioè superiore all’entità della penale. Cass. civ. sez. II 22 luglio 2005, n. 15371 

La clausola penale (art. 1382 c.c.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell’obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è di valuta – non già di valore –, non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 1224, secondo comma, c.c. Cass. civ. Sezioni Unite 10 aprile 1995, n. 4126

La penale, quando non sia stata prevista dalle parti anche per il semplice ritardo, può essere applicata solo per un inadempimento a cui sia seguita la risoluzione del contratto e, nel caso in cui il creditore abbia dovuto – perché l’inadempimento era di scarsa importanza e tale da non giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c. – o voluto – per la sua autonoma determinazione – accertare la prestazione tardiva, non preclude, quindi, la liquidazione del danno conseguente al ritardo secondo i criteri indicati dall’art. 1223 c.c. Cass. civ. sez. II 15 marzo 1995, n. 3033

La clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell’ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l’ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione. Cass. civ. sez. I 3 dicembre 1993, n. 12013

Poiché la pattuizione della clausola penale, a norma dell’art. 1382 c.c., ha l’effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall’inadempimento, ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, non può essere pronunciata la condanna del debitore inadempiente anche al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. Cass. civ. sez. II 9 luglio 1991, n. 7603

La clausola penale, la quale costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell’adempimento, e in quest’ultima ipotesi, ove il creditore agisca per il pagamento della penale deducendo il ritardo nell’inadempimento, permane l’obbligazione di adempiere gravante sul debitore, con la conseguenza che quest’ultimo, se il suo inadempimento diviene definitivo, è tenuto a risarcire al creditore il danno ulteriore diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale. Cass. civ. sez. II 31 gennaio 1989, n. 595

In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Cass. civ., sez. , II 16 maggio 2017, n. 12188

È legittima la clausola penale con cui le parti, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione patrimoniale loro riconosciuta dall’ordinamento (art. 1322 c.c.), fissino, per il mero ritardo nell’adempimento, gli interessi in misura inferiore a quella legale, non restando pregiudicato, nel caso in cui l’inadempimento divenga definitivo, il diritto del creditore al risarcimento del danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale ovvero il diritto a chiedere la risoluzione del contratto (quando vi sia un termine essenziale o quando il ritardo ecceda i limiti normali di tollerabilità). Cass. civ., sez. , I 10 luglio 1996, n. 6298

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