Nell’ipotesi in cui, locato un immobile adibito all’esercizio di un’attività commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l’azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca l’immobile al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest’ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che è subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e, quindi, nella situazione preferenziale ex art. 1380, primo comma, c.c., atteso che tale situazione, creatasi con la consegna dell’immobile all’originario conduttore, rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell’immobile al locatore ceduto da parte dell’originario conduttore cedente configurandosi quale atto arbitrario di un terzo. (Omissis). Cass. civ. sez. III 28 novembre 1987, n. 8872
La norma di cui all’art. 1380 c.c., che risolve il conflitto tra più diritti personali di godimento in base al principio della prevenzione, non è applicabile ai diritti reali, perché rispetto a questi il conflitto è risolto in base al principio della pubblicità. Cass. civ. sez. I, 23 giugno 1972, n. 2073