Art. 1379 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieto di alienazione

Articolo 1379 - codice civile

Il divieto di alienare (1260) stabilito per contratto (1341) ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965, 1329 , 2596) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1174).

Articolo 1379 - Codice Civile

Il divieto di alienare (1260) stabilito per contratto (1341) ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965, 1329 , 2596) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1174).

Massime

L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene – destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo – risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”. Cass. civ., sez. , II 20 giugno 2017, n. 15240

La norma dell’art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità – limite temporale di durata, rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte – del divieto convenzionale di alienare, si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazioni, comportino, comunque, limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà. Cass. civ. sez. I 11 aprile 1990, n. 3082

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