Art. 1371 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Regole finali

Articolo 1371 - codice civile

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (1184, 1286), se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso (1367, 1374).
(Omissis) (1).

Articolo 1371 - Codice Civile

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (1184, 1286), se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso (1367, 1374).
(Omissis) (1).

Note

(1) Seguiva un secondo comma abrogato dall’art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Massime

Nell’interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l’obbligato, sancito dall’art. 1371 c.c., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio. Cass. civ. sez. II 27 marzo 2002, n. 4373

La disposizione di cui all’art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia. Cass. civ. sez. lav. 4 gennaio 1995, n. 74

Il criterio ermeneutico sussidiario, dettato dall’art. 1371 c.c., sulla interpretazione del contratto oneroso nel senso che realizzi l’equo comportamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggano origine dal medesimo contratto, e non anche, pertanto, con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati. Cass. civ. sez. I 17 marzo 1978, n. 1346

Istituti giuridici

Novità giuridiche