Art. 137 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

Articolo 137 - codice civile

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106, 109).
La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni (107, 110; 116 trans.).

Articolo 137 - Codice Civile

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106, 109).
La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni (107, 110; 116 trans.).

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