Art. 1364 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Espressioni generali

Articolo 1364 - codice civile

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare (1369).

Articolo 1364 - Codice Civile

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare (1369).

Massime

L’art. 1364 c.c. non vieta di accertare, secondo le comuni regole dell’interpretazione, se nella comune intenzione degli stipulanti, l’oggetto del contratto fosse più o meno ampio, indipendentemente dal tenore letterale delle parole usate, e, quindi, non esclude che l’oggetto stesso, quale effettivamente considerato e voluto dai contraenti, possa comprendere anche rapporti non specificamente menzionati. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, purché sia sorretto da adeguata e logica motivazione. Cass. civ. sez. II 9 luglio 1976, n. 2616

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