In tema di riscatto agrario, posto che l’acquisto diretto da parte del retraente del fondo dal proprietario venditore è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, consegue, in virtù dell’applicabilità dell’art. 1361 c.c., che la maturazione di un credito per i frutti si determina solo al momento dell’avveramento di detta condizione sospensiva, in quanto all’acquirente spetta il diritto di compiere atti di amministrazione in pendenza del verificarsi della condizione stessa. Infatti, la mera dichiarazione di voler esercitare il riscatto non fa acquistare al retraente il diritto di entrare nel godimento del fondo oggetto della dichiarazione stessa o di farne propri i frutti, prima del pagamento del prezzo, con la conseguenza che, qualora in forza dell’atto di compravendita, l’acquirente sia stato immesso nel possesso del fondo, non esiste titolo, in capo al retraente, di pretendere, nei confronti dell’acquirente, i frutti da quest’ultimo raccolti in epoca anteriore al pagamento del prezzo. Cass. civ. sez. III 30 novembre 2005, n. 26079