In tema di concordato fallimentare con assuntore, nel caso in cui una clausola del concordato differisca il trasferimento dei beni all’assuntore, subordinandolo all’esecuzione, da parte di questo ultimo, degli obblighi cui si è assoggettato, l’eventuale atto di disposizione dei beni del fallito posto in essere dall’assuntore prima dell’avveramento della detta condizione genera un vincolo di mero carattere obbligatorio, sussumibile nel paradigma dell’art. 1357 c.c., con la conseguenza che, ove divenga impossibile l’avveramento della condizione (nella specie, a seguito dell’annullamento del concordato), il suddetto atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene che ne ha formato oggetto rimane nella massa, nella disponibilità del curatore del riaperto fallimento, senza che da parte di questo sia a tal fine necessario l’esercizio dell’azione revocatoria. Cass. civ. sez. I 7 giugno 1991, n. 6498
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