Art. 1356 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pendenza della condizione

Articolo 1356 - codice civile

In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (2900).
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.).

Articolo 1356 - Codice Civile

In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (2900).
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.).

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