In tema di contratto, le parti possono assumere l’evento consistente nella condicio iuris che è un requisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di una condicio facti assoggettando la prima a regolamentazione pattizia, pur non potendola superare o eliminare in forza di successivi accordi o per loro inerzia; infatti, la stessa trovando fonte nell’ordinamento giuridico esula dall’autonomia negoziale nel senso che il suo mancato definitivo avveramento rende irrimediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che, essendo legittima la previsione di un limite temporale all’avverarsi della condicio iuris il venir meno, nel termine stabilito, dell’elemento (esterno) legalmente necessario per l’efficacia del contratto, ne comporta l’invalidità. (Nella specie, le parti avevano subordinato l’efficacia del contratto preliminare di vendita di un bene immobile al rilascio mai avvenuto, della concessione edilizia entro un dato termine). Cass. civ. sez. II 9 febbraio 2006, n. 2863
Ai fini della distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione. Tale accertamento costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Cass. lav. 17 agosto 2000, n. 10921
Mentre la condizione propriamente detta (condicio facti) è un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia di un contratto (condizione sospensiva) o la risoluzione di esso (condizione risolutiva), la condizione impropria (condicio juris) consiste in un requisito essenziale o in un presupposto logico di un negozio giuridico, senza il quale questo non esiste, ovvero in un requisito per la sua efficacia. Le condiciones juris della prima specie non hanno alcuna affinità con la condizione vera e propria. Quelle della seconda, invece, consistenti nell’avveramento del requisito richiesto per l’efficacia del negozio, sono perfettamente parificabili alle condiciones facti e suscettibili, quindi, non ostandovi limiti legali, di essere pattiziamente regolamentate. Cass. civ. sez. II 5 agosto 1977, n. 3559
Sono condizioni improprie, non soggette alla disciplina prevista dagli artt. 1353-1361 c.c., quegli eventi che sono basati su presupposti i quali non hanno carattere di evento futuro e non sono oggettivamente incerti, ovvero che siano connessi con l’adempimento di obblighi legali o convenzionali incidenti sulle parti. Cass. civ. sez. III 22 novembre 1974, n. 3783
Allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell’aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell’adempimento e non, invece, condizionare l’efficacia del contratto all’avveramento di un evento futuro. Cass. civ., sez. , II 8 ottobre 2013, n. 22904
In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio “ab origine”, laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento della controparte. Cass. civ., sez. , II 2 ottobre 2014, n. 20854
La pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione “ipso iure” qualora il bene, che ne costituisce l’oggetto, non venga condonato sotto il profilo urbanistico entro una determinata data, per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, deve qualificarsi come condizione risolutiva propria, piuttosto che come clausola risolutiva espressa, determinando l’effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell’avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti (sebbene specificamente dedotto pattiziamente) nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune, e non quale sanzione del suo inadempimento. Cass. civ., sez. , II 30 settembre 2013, n. 22310
L’atto di dimissioni, nel realizzare il diritto potestativo di recesso del lavoratore, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, non sopporta una condizione risolutiva, che inammissibilmente porrebbe nel nulla un effetto risolutivo già avvenuto, ma ben può contenere una condizione sospensiva, permessa dal principio generale di libertà negoziale. (Nella specie, relativa alla cessazione, per dimissioni volontarie, del rapporto lavorativo di un dirigente di una società, titolare di azioni della stessa, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’apposizione, all’atto di dimissioni del detto dirigente, della condizione sospensiva del trasferimento ad altra società delle azioni di cui il medesimo era titolare). Cass. civ., sez. , lav. 13 dicembre 2010, n. 25138
L’avveramento dell’evento futuro ed incerto, previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto, produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti, in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto, ove non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni, detta indagine è rilevante solo nella diversa ipotesi del mancato avveramento della condizione medesima, ai sensi dell’art. 1359 c.c. Cass. civ. sez. II 6 settembre 1991, n. 9388 Andolina c. Bambara. Si ha condizione risolutiva – il cui verificarsi comporta lo scioglimento di diritto del rapporto ed i cui effetti retroagiscono al tempo di conclusione del contratto, salvo che sia stata stabilita una diversa decorrenza – allorquando le parti abbiano ancorato la risoluzione ad un evento futuro, incerto ed indipendente dalla loro volontà, mentre è da ravvisare il diritto di recesso quando ad una delle parti è attribuita la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà. Cass. civ.sez. II 7 agosto 1989, n. 3626
Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell’interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un’espressa clausola o, quanto meno, una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l’avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà. (Omissis). Cass. civ., sez. , II, 10 aprile 2012, n. 5692
La cosiddetta condizione unilaterale, cioè la condizione convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, anche se non stipulata espressamente, può emergere per implicito, come corollario indefettibile dello scopo che le parti si propongono, allorquando la sua determinazione nell’interesse di un unico contraente, chiamato a sopportare un preciso onere economico, promani da una corretta valutazione dell’intero rapporto negoziale. Cass. civ. sez. II 17 agosto 1999, n. 8685
La condizione può ritenersi operante nell’interesse di una sola delle parti quando vi sia una espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso o almeno una serie di elementi idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione al cui avveramento l’altra parte non abbia alcun interesse sicché in mancanza la condizione deve essere considerata apposta nell’interesse di entrambe le parti. Cass. civ. sez. II 20 novembre 1996, n. 10220
La condizione (sospensiva o risolutiva) non deve essere necessariamente collegata ad un interesse delle parti complementare o integrativo degli interessi direttamente riconducibili alla causa del contratto ma può anche servire interessi ulteriori e diversi, in modo da adattare gli effetti pratici del contratto alle concrete esigenze delle parti, con la conseguenza che anche questo interesse, assumendo giuridica rilevanza, legittima la parte ad avvalersi della condizione. Cass. civ. sez. II 3 febbraio 1993, n. 1333
Il principio per cui la condizione volontaria unilaterale, quale elemento accidentale del negozio giuridico finalizzato a tutela dell’interesse di una sola parte, può essere oggetto di rinuncia, espressa o tacita, ad opera di quest’ultima, non solo prima, ma anche dopo il verificarsi dell’evento, senza che la controparte possa ostacolare tale volontà abdicativa, opera anche con riguardo alla proposta di concordato fallimentare, con la conseguenza che, ove il proponente ne abbia risolutivamente condizionato l’efficacia – a tutela di un proprio interesse – all’avverarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie, presentazione di domande di insinuazione tardiva), l’accettazione di tale proposta non attribuisce ai creditori il potere di far valere gli effetti risolutivi di siffatto avveramento, in contrasto con la volontà dell’interessato, che vi abbia, per facta concludentia, rinunciato. Cass. civ. sez. I 8 agosto 1990, n. 8009
Qualora le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, abbiano previsto l’inadempimento di una di esse alle obbligazioni contrattuali quale condizione risolutiva, una volta verificatosi tale inadempimento, lo stesso non può essere invocato dalla controparte quale illecito contrattuale e fonte di obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., trattandosi del legittimo esercizio di una potestà convenzionalmente attribuita, in quanto costituente l’evento espressamente dedotto in condizione risolutiva potestativa per concorde volontà dei contraenti. Cass. civ., sez. , II 21 aprile 2010, n. 9504
La previsione di una prestazione contrattuale come condizione sospensiva è inammissibile nei contratti ad effetti reali, come la compravendita, potendo questa, come qualunque contratto ad effetti reali, non spiegare gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista. Cass. civ. sez. I 25 marzo 2003, n. 4364
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all’art. 1322 c.c. – dal quale deriva il potere delle parti di determinare liberamente, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all’uno piuttosto che all’altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata – i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto; con la conseguenza in tal caso che, ove insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la prova ed al giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti. Cass. civ. sez. II 8 agosto 1990, n. 8051
Nessuna incompatibilità di principio può ritenersi sussistente fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, quale è il pagamento del prezzo rispetto al contratto di compravendita, talché è bene ammissibile la deducibilità di quest’ultima come evento condizionante, per accordo fra le parti o per volontà di legge, fermo restando peraltro, che anche qualora una incompatibilità fosse concretamente ravvisabile, rientrerebbe, comunque, nella discrezionalità del legislatore di superarla o comporla erigendo a condizione sospensiva il concreto adempimento di una delle obbligazioni essenziali. Cass. civ. sez. III 24 febbraio 1983, n. 1432
Nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l’avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare. Cass. civ., sez. , III 10 novembre 2010, n. 22811
La mancata previsione di un termine finale di avveramento in relazione ad una condizione sospensiva apposta ad un contratto non postula che l’efficacia sospensiva della condizione debba estendersi fino al momento in cui sia accertata l’assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell’avveramento, dovendo, per converso, la valutazione di tale impossibilità avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento. Cass. civ. sez. I 26 agosto 1998, n. 8493
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