La peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all’art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare. Cass. civ., sez. , III 26 gennaio 2010, n. 1523
Il contratto in frode alla legge si caratterizza per l’unicità della dichiarazione negoziale, diretta alla realizzazione di una particolare finalità antigiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest’ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l’esistenza di due negozi giuridici (il simulato e il dissimulato) al fine di eludere norme imperative. Cass. civ., sez. , III 26 gennaio 2010, n. 1523
Il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa. L’intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi, sia perché non si rinviene nell’ordinamento una norma che stabilisca in via generale, come per il primo tipo di contratto, l’invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale. Cass. civ. sez. I 29 maggio 2003, n. 8600
Nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l’azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l’azione revocatoria. Cass. civ. sez. II 24 ottobre 1983, n. 6239
Il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzate all’elusione di una norma imperativa. Cass. civ. sez. II 9 dicembre 1971, n. 3568
Il negozio simulato e il negozio indiretto non valgono, in sé, ad integrare ipotesi di frode alla legge, la quale non è colpita direttamente con norma sanzionatoria generale perfetta, ma solamente se si risolva in uno strumento di violazione di norme imperative (art. 1344 c.c.). Occorre, pertanto, verificare di volta in volta che il negozio o l’insieme dei negozi funzionalmente collegati (procedimento indiretto) siano stati predisposti ed attuati al fine di eludere l’applicazione di una norma di quel tipo. Cass. civ. sez. II 9 novembre 1971, 3166
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, dovendosi tenere conto che non può comunque essere eliminata o elusa la “causa consortile”, il cui inserimento nella struttura sociale adottata, da parte dei consorziati, introduce una limitazione, almeno interna, delle disposizioni applicabili al particolare tipo di società prescelto. (Nell’enunciare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che quella consortile costituisce non solo scopo o oggetto della convenzione negoziale, ma vera e propria causa giuridica ovvero requisito del contratto, la cui non rispondenza, originaria o sopravvenuta, alla concreta realtà effettiva può assumere rilievo, ai sensi dell’art. 1344 c.c., se tesa a violare norme tributarie). Cass. civ., sez. , V 17 giugno 2011, n. 13293
In tema di agevolazioni tributarie previste, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 917 del 1986, come riduzione decennale dell’IRPEG e dell’ILOR, per le imprese che si costituiscano in forma societaria impiantando stabilimenti industriali nei territori del Mezzogiorno, allorché una società costituita in tali territori rivenda ad altra società e con elevata percentuale di ricarico, rispetto al prezzo d’acquisto, materiale da essa lavorato e sia pur senza particolare apporto di trasformazione, va escluso che l’operazione costituisca cessione attuata al solo fine di incrementare i costi della società acquirente – appartenente alla medesima compagine societaria e familiare – e i corrispondenti utili della società venditrice, quale sarebbe invece ipotizzabile ove il prezzo d’acquisto sia ingiustificatamente superiore a quello di mercato dello stesso prodotto, (circostanza, questa, non provata nella specie). Cass. civ., sez. , V 12 maggio 2011, n. 10383
La amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni. Cass. civ. sez. V 26 ottobre 2005, n. 20816
Nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 7 del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358, pur non esistendo nell’ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l’emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In riferimento all’ipotesi in cui l’acquirente di azioni da un fondo comune d’investimento, dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso al fine di consentire l’elusione del regime fiscale previsto dall’art. 9 della legge n. 77 del 1983 (come sostituito dal D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 83) (c.d. dividend washing), l’applicazione del predetto principio si traduce nella individuazione di un difetto di causa che dà luogo alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all’infuori del risparmio fiscale. Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta l’inefficacia dei contratti nei confronti del fisco, con conseguente esclusione del credito d’imposta previsto per l’acquirente dei titoli dall’art. 14 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all’integrazione apportatavi dall’art. 7 bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, conv. con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429). Cass. civ. sez. V 21 ottobre 2005, n. 20398
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 7 del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358 – che con disposizione, non avente efficacia retroattiva, ha attribuito all’Amministrazione finanziaria ampio potere di disconoscere, a fini antielusivi, gli effetti degli atti compiuti dal contribuente al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso – detta amministrazione non aveva il potere di riqualificare i contratti posti in essere dalle parti, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse, per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile, neppure in virtù degli artt. 1344 e 1418 c.c., che sanciscono la nullità dei contratti che costituiscono «il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa». Tali disposizioni, infatti, considerano l’illiceità quale causa di nullità e non di conversione del contratto in frode alla legge nel contratto che costituisce presupposto per l’applicazione della norma, che le parti intendevano eludere; inoltre le norme tributarie, essendo poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale e non ponendo, in linea di massima, divieti, pur essendo inderogabili, non possono qualificarsi imperative, presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall’ordinamento giuridico. Cass. civ. sez. V 3 settembre 2001, n. 11351
La frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio. Cass. civ. sez. III 5 novembre 1999, n. 12327
Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l’imposta di registro o l’Iva, ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sé nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell’ambito dei rispettivi rapporti tributari. Cass. civ. sez. II 5 maggio 1989, n. 2127
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