La causa del contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata. Essa è ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, rappresentando lo scopo obiettivo del negozio. Da ciò deriva che l’illiceità della causa – sia nell’ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.) sia nell’ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 c.c.) deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell’approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l’altro contraente circa una qualità dell’oggetto, che integra invece un’ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell’annullabilità della convenzione. Cass. civ. sez. II 18 febbraio 1983, n. 1244
La causa, come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti tipici, come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge. Pertanto anche nei contratti tipici, avendo riguardo a detta funzione concreta, è concepibile una causa illecita, che si ha quando le parti, con l’uso di uno schema negoziale tipico, abbiano direttamente perseguito uno scopo contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell’ordinamento. Cass. civ. Sezioni Unite 11 gennaio 1973, n. 63
La causa del negozio si manifesta nel momento stesso del nascere di questo, ricollegandosi essa allo scambio delle obbligazioni; con la conseguenza che, se la causa è illecita perché contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.), la illiceità, in quanto connaturata al negozio sin dal suo sorgere, ne determina immediatamente la nullità (art. 118, secondo comma, c.c.). Da qui la conseguenza che l’eventuale accertamento della illiceità della causa perché contraria al buon costume esclude non solo la possibilità di pretendere l’esecuzione del contratto, ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, in particolare la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto (art. 2035 c.c.). Cass. civ. sez. III 14 luglio 1972, n. 2420
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