Art. 1342 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Articolo 1342 - codice civile

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Articolo 1342 - Codice Civile

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Massime

In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell’integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un’ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di “relatio perfecta” il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all’esigenza dell’approvazione specifica per iscritto di cui all’art. 1341 c.c. Cass. civ., sez. , II 14 aprile 2016, n. 7403

Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un’opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. Cass. civ., sez. , VI 7 dicembre 2011, n. 26333

Ai sensi dell’art. 113 secondo comma cod. proc.civ., come modificato dall’art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18, convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100. Cass. civ. sez. II 27 febbraio 2007, n. 4436

In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l’inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all’intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quali obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall’istituto di credito una clausola omnibus, a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale). Cass. civ. sez. I 5 luglio 2000, n. 8970

L’inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l’onere (a carico dell’assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell’indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l’introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell’art. 1932, comma primo, c.c. deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Omissis). Cass. civ., sez. , lav. 14 maggio 1998, n. 4889

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell’ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell’art. 1342, primo comma, c.c. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (Omissis). Cass. civ. sez. I 25 febbraio 1993, n. 2372 

Nei contratti per adesione, il contrasto tra una clausola aggiunta e un’altra clausola contenuta nel modulo o formulario va risolto, in applicazione della norma specifica contenuta nell’art. 1342 c.c., nel senso della prevalenza della clausola aggiunta, non dovendosi fare invece ricorso ai criteri ermeneutici generali in tema di coordinamento ed integrazione fra le varie disposizioni contrattuali. Cass. civ. sez. III 5 aprile 1990, n. 2863

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che quest’ultima sia stata o non sia stata cancellata, occorrendo accertare l’intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione (art. 1363 c.c.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla funzione di integrarlo e specificarlo. Cass. civ. sez. I 17 gennaio 1986, n. 269

In tema di contratti cosiddetti per adesione, la incompatibilità fra le cause aggiunte al modulo o formulario, rispetto a quelle preesistenti in quest’ultimo, in relazione alla quale l’art. 1342 primo comma c.c. prevede la prevalenza delle prime sulle seconde, ricorre quando le une e le altre siano insuscettibili di applicazione contemporanea. Pertanto, con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile, la suddetta incompatibilità, fra una clausola aggiunta ed una preesistente, non può essere ravvisata per il solo fatto che entrambe investano la delimitazione dell’oggetto del contratto, cioè del rischio assicurato, atteso che, ove tale delimitazione venga effettuata, rispettivamente, in base ad elementi di natura diversa, quali il tipo di attività dell’assicurato ed il tipo del bene altrui inciso da questa attività, le clausole stesse, completandosi a vicenda nell’indicata delimitazione del rischio, sono suscettibili di simultanea operatività. Cass. civ. sez. I 22 dicembre 1981, n. 6760

Una clausola inserita a penna da una parte in un modello già predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell’art. 1342 c.c. a danno dell’altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell’art. 1341, potendo in difetto, farne valere l’inefficacia, a prescindere dalla possibilità di giovarsi altresì della querela di falso ove l’inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto. Cass. civ. sez. III 16 settembre 1981, n. 5131

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