Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 ss.) o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta (1197, 1198), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa (1301).
La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1304, 1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).