Art. 1310 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prescrizione

Articolo 1310 - codice civile

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (2934, 2943 ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori (1308; 95 l. camb.; 76 l. ass.).
La sospensione (2941, 2942) della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione (1299).
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Articolo 1310 - Codice Civile

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (2934, 2943 ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori (1308; 95 l. camb.; 76 l. ass.).
La sospensione (2941, 2942) della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione (1299).
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Massime

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall’art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del “fatto dannoso” previsto dall’art. 2055 c.c. Cass. civ., sez. , III 5 settembre 2019, n. 22164

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza. Cass. civ., sez. , lav. 17 luglio 2017, n. 17640

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell’art. 1310 c.c., per cui l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società. Cass. civ., sez. , I 26 settembre 2013, n. 22093

Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell’art. 1310, primo comma, c.c., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti “ex post” immuni da colpa), non attiene all’ipotesi in cui l’atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l’attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l’esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l’illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest’ultimi condebitori, ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, c.c., decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., non dal fatto (o da un’eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa. Cass. civ., sez. , III 7 aprile 2010, n. 8234

In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. – i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) – costituiscono espressione di un più generale principio, operante “a fortiori” con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 27 maggio 2009, n. 12260

In tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell’art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull’estinzione del diritto che, per l’inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l’atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall’articolo indicato. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ). Cass. civ. sez. II 20 giugno 2008, n. 16945

La disciplina dell’art. 1310, secondo comma c.c., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio. Cass. civ. sez. III 15 giugno 2001, n. 8136

La solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l’uno di natura contrattuale e l’altro di natura extracontrattuale, sicché la domanda con la quale si aziona la responsabilità contrattuale di uno degli obbligati vale ad interrompere la prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’altro. Cass. civ. sez. III 21 dicembre 1995, n. 13022

L’art. 1310 c.c., concernente l’interruzione della prescrizione delle obbligazioni solidali, non è applicabile nell’ipotesi in cui, avendo il danneggiato chiesto il risarcimento del danno ad un soggetto ed avendo costui indicato come responsabile esclusivo un diverso soggetto, del quale il danneggiato chiede la condanna in proprio favore, la controversia si risolve nell’identificazione in via alternativa del responsabile esclusivo, rimanendo così negata la configurabilità di una solidarietà tra condebitori. Cass. civ. sez. III 16 maggio 1991, n.5518

Con riferimento all’azione di regresso dell’Inail nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell’infortunio (nel caso di specie l’amministratore unico e il capocantiere, anch’egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell’azione – decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 – è interrotta anche nei confronti della società dall’atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell’art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l’atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile. Cass. civ. sez. lav. 16 aprile 2004, n. 7294

In tema di responsabilità civile ed in ipotesi di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori, nasce direttamente dalla regola generale dell’art. 2055, primo comma, c.c., secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Ne consegue che, poiché la domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un compartecipe del fatto illecito ha effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri, di tale effetto interruttivo può giovarsi il compartecipe perseguito dal danneggiato – ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c. – ai fini del computo del termine di prescrizione per la sua azione di regresso, con la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità. Cass. civ. sez. III 17 novembre 2003, n. 17372

Nell’ipotesi considerata dall’art. 15, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – che, in relazione al trasferimento di azienda, prevede, per gli ivi indicati debiti verso l’Inail, l’obbligo solidale del nuovo datore di lavoro e del precedente, salvo il diritto di regresso del primo nei confronti del secondo – l’esercizio di tale diritto verso il condebitore solidale resta inibito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1310 c.c., con riguardo ai crediti che il nuovo datore di lavoro abbia adempiuto rinunciando ad avvalersi della relativa prescrizione. Cass. civ. sez. lav. 13 giugno 1990, n. 5739

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l’effetto estintivo dell’obbligazione risarcitoria, discendente dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo). Cass. civ., sez. , III 13 giugno 2019, n. 15869

Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l’impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest’ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell’art. 1310 cod. civ., l’eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi. Cass. civ., sez. , III 7 maggio 2014, n. 9858

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