Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all’obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l’interesse passivo non è collettivo, come nell’ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l’autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l’autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati. E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell’art. 1306 c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio. Cass. civ., sez. , I 17 novembre 2016, n. 23422
L’art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale, e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti dell’altro coobbligato, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento; né il coobbligato convenuto può a lui opporre altro e contrastante giudicato, col quale invece sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti. Cass. civ., sez. , III 26 giugno 2013, n. 16117
La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori solo se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali), mentre è escluso che tale efficacia extrasoggettiva del giudicato possa essere rilevata d’ufficio. Cass. civ., sez. , III 21 dicembre 2011, n. 27906
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all’interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l’atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all’art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l’adempimento dell’obbligazione. Cass. civ., sez. , III 7 luglio 2010, n. 16018
La sentenza pronunciata nei confronti della società in accomandita semplice non dà forza di giudicato nei confronti del socio, per il disposto dell’art. 1306 c.c., a norma del quale la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri creditori. Cass. civ. sez. I 13 luglio 1995, n. 7650
L’accettazione, da parte di tutti i condebitori in solido, del giudicato intervenuto fra uno di loro ed il creditore, rende inapplicabile, nel giudizio di regresso instaurato dal condebitore soccombente, il principio di cui all’art. 1306 c.c., secondo il quale la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. Cass. civ. sez. III 14 febbraio 1975, n. 588
Il principio ricavabile dall’art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia tributaria. Pertanto con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale. Cass. civ. sez. V, 16 dicembre 2019 n. 33095
Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. Cass. civ. sez. V, 5 luglio 2019 n. 18154
L’art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l’ulteriore rivalutazione dell’importo riconosciuto. Cass. civ., sez. , I 18 settembre 2017, n. 21567
Il principio ricavabile dall’art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia tributaria. Pertanto con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale. Cass. civ., sez. , V- 16 dicembre 2019, n. 33095
La regola di cui all’art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma. Cass. civ., sez. , III 30 settembre 2014, n. 20559
Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l’esame dell’impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell’impugnazione medesima, non trovando applicazione l’art. 1306 c.c., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori. Cass. civ., sez. , III 29 maggio 2013, n. 13458
In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. – i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) – costituiscono espressione di un più generale principio, operante “a fortiori” con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 27 maggio 2009, n. 12260
La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato. Cass. civ. sez. III 11 giugno 2008, n. 15462
In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato – che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente – non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di «efficacia riflessa» (in relazione al disposto dell’art. 1306 c.c.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali – che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto – non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale – plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso – non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l’estinzione ipso iure dell’obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell’art. 1292 c.c.) – ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell’art. 1306 c.c.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento – e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall’eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l’opponibilità del pagamento di altro condebitore – come il giudicato di condanna nei suoi confronti – non può ritenersi limitata alla contestazione dell’azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato – quantomeno implicito – ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile nel giudizio di cognizione. Rimane fermo, in ogni caso, che il giudicato nei confronti di altro condebitore – quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa – non è idoneo a paralizzare l’azione esercitata nello stesso giudizio finalizzata all’ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato (nella specie un lavoratore infortunato), sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell’importo che – a seguito dell’esecuzione dello stesso giudicato – risulti ancora dovuto. Cass. civ. sez. lav. 12 maggio 2006, n. 11039
La richiesta di estensione, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale (nella specie, nel presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituto d’imposta e sostituito), avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile; né l’esistenza in tali termini del giudicato è rilevabile d’ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole, e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene ai sensi del citato art. 1306, secondo comma, c.c. Cass. civ. sez. V 3 febbraio 2006, n. 2383
Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo. (Omissis ). Cass. civ., sez. , lav. 6 aprile 2004, n. 6694
Il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, può, in base all’art. 1306, secondo comma, c.c., «opporre» al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido– salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l’estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel «fascio» di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell’azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente primo comma dello stesso art. 1306 c.c., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale, formulata nell’art. 2909 c.c.). Cass. civ. sez. V 24 gennaio 2001, n. 998
Il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell’opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall’art. 1306 secondo comma c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi. Cass. civ. sez. I 21 novembre 1990, n. 11251