Art. 1304 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Transazione

Articolo 1304 - codice civile

La transazione (1965 ss.) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare (1411).
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare (1320).

Articolo 1304 - Codice Civile

La transazione (1965 ss.) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare (1411).
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare (1320).

Massime

È applicabile alla materia tributaria il principio, ricavabile dall’art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui gli effetti della transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido, purchè riguardante l’intero debito, si estendono al condebitore solidale che chieda di volerne profittare, non ostando a detto principio il diritto unionale. Cass. civ., sez. , V- 19 dicembre 2019, n. 33879

Il principio che deriva dalla disposizione di cui all’art. 1304, primo comma, c.c., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l’efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l’efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l’unico effetto di tale transazione è ridurre l’importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente. Cass. civ., sez. , III 3 marzo 2011, n. 5108

Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (Omissis ). Cass. civ. sez. I 10 novembre 2008, n. 26909

In ipotesi di transazione novativa, la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell’una non si comunica a quella dell’altra, con la conseguente applicabilità, in tema di transazione novativa, dell’art. 1304 c.c.). Cass. civ. sez. III 18 aprile 2006, n. 8946

La transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall’affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura «neutra» dell’atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne. Cass. civ. sez. I 29 settembre 2004, n. 19549

Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma dell’art. 1304, primo comma, c.c., il volerne profittare; in questo caso, l’accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1411, secondo comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. Cass. civ. sez. III 15 maggio 2003, n. 7548

La transazione produce i suoi effetti estintivi nell’obbligazione solidale, nei limiti dell’obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende a quella parte dell’obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori. (Nella specie si è ritenuto che la transazione del danneggiato con l’impresa assicuratrice del danneggiante, per la sola parte del credito gravante su quella, comportava che quest’ultimo potesse beneficiare della transazione nei soli limiti di quanto dovuto dall’assicuratrice, rimanendo sempre esposto, e da solo, per la parte eccedente). Cass. civ. sez. III 1 ottobre 1994, n. 7979

L’art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. Cass. civ., sez. , I 17 novembre 2016, n. 23418

In tema di transazione, la disposizione di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l’intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori; in questo caso, infatti, si riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Fattispecie in tema di sinistro stradale a seguito del quale il danneggiato aveva transatto il risarcimento con alcuni condebitori, dichiarando espressamente di voler liberare soltanto costoro dalla relativa obbligazione). Cass. civ., sez. , III 24 gennaio 2012, n. 947

La norma di cui all’art. 1304, primo comma, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall’inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell’anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale. Cass. civ. Sezioni Unite 30 dicembre 2011, n. 30174

La transazione fatta dal creditore con alcuni dei debitori in solido, avente ad oggetto la sola quota dei coobbligati stipulanti, con espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante, nei limiti della rispettiva quota, è estranea all’ambito di applicazione dell’art. 1304, primo comma, c.c., e produce l’effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Tale effetto, pur determinato dalla volontà manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato è terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest’ultimo, incidendo sulla prestazione che forma oggetto dell’obbligazione solidale e operando, dal punto di vista soggettivo, in senso favorevole al terzo stesso, il quale resta, infatti, obbligato, ai sensi dell’art. 1292 c.c., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali, sia relative all’obbligazione originaria. Cass. civ., sez. , III 30 novembre 2011, n. 25553

In materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull’ammontare del danno risarcibile in relazione all’intero debito tra il terzo danneggiato e l’assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell’art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l’accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all’art. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. Cass. civ., sez. , III 30 agosto 2019, n. 21842

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304, primo comma, c.c. non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2005, n. 3747

La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), è un diritto potestativo che non ammette equipollenti – e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza – ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio. Cass. civ. sez. III 29 gennaio 1998, n. 884

La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304 comma primo c.c. non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore ad litem Cass. civ. sez. III 29 agosto 1995, n. 9101

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