Art. 1302 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Compensazione

Articolo 1302 - codice civile

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo (1320).

Articolo 1302 - Codice Civile

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo (1320).

Massime

In forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c., l’accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell’accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all’accollatario i crediti dell’accollato medesimo. Cass. civ. sez. I 2 dicembre 1993, n. 11956

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