Art. 130 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atto di celebrazione del matrimonio

Articolo 130 - codice civile

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile (107, 109).
Il possesso di stato (131), quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione (132).

Articolo 130 - Codice Civile

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile (107, 109).
Il possesso di stato (131), quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione (132).

Massime

Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l’inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 (“la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie”) e 8 (“la dichiarazione fatta dall’ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio”) dell’art. 126 dell’ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l’omissione riguarda l’atto e non la celebrazione, puprovare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell’atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c. atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell’art. 130 c.c. e che la prova, con ogni mezzo, dell’intervenuta manifestazione del consenso «ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell’atto ovvero, nel corso di un’azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione. Cass. civ. sez. I, 1 settembre 1995, n. 9218

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