Art. 1296 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Scelta del creditore per il pagamento

Articolo 1296 - codice civile

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido (1292), quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (1301).

Articolo 1296 - Codice Civile

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido (1292), quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (1301).

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