Art. 1295 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divisibilità tra gli eredi

Articolo 1295 - codice civile

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754, 1318, 1319, 1507, 1509).

Articolo 1295 - Codice Civile

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754, 1318, 1319, 1507, 1509).

Massime

In tema di INVIM, gli eredi non rispondono solidarmente dell’imposta dovuta dal dante causa, ma “pro quota”, in base alla regola generale di cui all’art. 1295 c.c.,operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti e prevedendo l’art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 la solidarietà per il pagamento del tributo indicato limitata agli “alienanti” e ai “beneficiari del trasferimento di ciascun immobile” (categoria quest’ultima riferita all’ipotesi di trasferimento a titolo gratuito). Cass. civ., sez. , V 14 gennaio 2011, n. 780

Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidamente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria. Cass. civ. sez. lav. 27 novembre 1999, n. 13291

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