Art. 1293 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modalità varie dei singoli rapporti

Articolo 1293 - codice civile

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse (1268, 1408, 1944, 2268) di fronte ai singoli creditori (1297).

Articolo 1293 - Codice Civile

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse (1268, 1408, 1944, 2268) di fronte ai singoli creditori (1297).

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