Art. 1292 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione della solidarietà

Articolo 1292 - codice civile

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione (1840, 1854) e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (1296; 61 ss. l. fall.).

Articolo 1292 - Codice Civile

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione (1840, 1854) e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (1296; 61 ss. l. fall.).

Massime

In tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l’avvenuto pagamento determina l’estinzione “ipso iure” del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità – atteso che l’eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso – opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l’estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale. Cass. civ., sez. , VI 2 luglio 2012, n. 11051

La solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell’obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicchè l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. Pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all’ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell’assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. Cass. civ., sez. , III 13 luglio 2010, n. 16391

In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto, il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l’estinzione “ipso iure” dell’obbligazione, entro i limiti dell’importo corrisposto, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell’art. 1292 c.c.), giacché la responsabilità plurisoggettiva, riferendosi al medesimo fatto dannoso, non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile, che rimane limitato al danno effettivamente subito. Cass. civ., sez. , III 16 febbraio 2010, n. 3672

In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell’art. 1292 c.c., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l’intero debito giacchè, solo in tale ipotesi, quest’ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell’intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali. Cass. civ. sez. II 12 ottobre 2007, n. 21482

In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 c.c., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l’azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Omissis). Cass. civ. sez. III 14 luglio 2006, n. 16125 

In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato – che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente – non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di «efficacia riflessa» (in relazione al disposto dell’art. 1306 c.c.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali – che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto – non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale – plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso – non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l’estinzione ipso iure dell’obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell’art. 1292 c.c.) – ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell’art. 1306 c.c.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento – e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall’eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l’opponibilità del pagamento di altro condebitore – come il giudicato di condanna nei suoi confronti – non può ritenersi limitata alla contestazione dell’azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato – quantomeno implicito – ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile nel giudizio di cognizione. Rimane fermo, in ogni caso, che il giudicato nei confronti di altro condebitore – quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa – non è idoneo a paralizzare l’azione esercitata nello stesso giudizio finalizzata all’ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato (nella specie un lavoratore infortunato), sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell’importo che – a seguito dell’esecuzione dello stesso giudicato – risulti ancora dovuto. Cass. civ. sez. lav. 12 maggio 2006, n. 11039

La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), sussiste anche se l’evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati. Pertanto il debitore condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la responsabilità di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. Cass. civ. sez. III 22 luglio 2005, n. 15431

L’art. 1292 c.c. non identifica l’obbligazione solidale con un’obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell’esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, «in guisa tale che l’adempimento dell’uno libera gli altri», restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione. Cass. civ., sez. , I, 14 marzo 1996, n. 2120

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (“eadem res debita”) e delle obbligazioni (“eadem causa debendi”). L’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall’art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. Cass. civ., sez. , II 28 gennaio 2019, n. 2267

I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine; tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di liquidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equitativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del “quantum debeatur” tra i creditori, né rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione di cui art. 1276 c.c., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei creditori di provare l’ammontare del danno individuale. Cass. civ., sez. , I 13 novembre 2012, n. 19713

Al fine della ricorrenza della solidarietà attiva, in forza di titolo negoziale, in un rapporto obbligatorio con identità di oggetto e di causa e con pluralità di creditori, non sono necessarie clausole espresse o formule sacramentali, ma è sufficiente che, attraverso l’interpretazione di quel titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l’adempimento dell’intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori. Cass. civ., sez. , III 6 agosto 2010, n. 18362

La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. Cass. civ. sez. III 16 maggio 2006, n. 11366 

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare. Cass. civ. sez. I 29 ottobre 2002, n. 15231

In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di dibitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell’art. 1294 c.c. – la cui ratio è quello di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto –, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi. Cass. civ. sez. III 18 giugno 2001, n. 8235

In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l’appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà. Cass. civ. sez. I 28 luglio 1999, n. 8177

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