Art. 1288 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impossibilità di una delle prestazioni

Articolo 1288 - codice civile

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1218, 1256, 1346, 1557).

Articolo 1288 - Codice Civile

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1218, 1256, 1346, 1557).

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