Art. 1285 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obbligazione alternativa

Articolo 1285 - codice civile

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra (1181, 1291).

Articolo 1285 - Codice Civile

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra (1181, 1291).

Massime

L’obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 e segg. c.c., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L’obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un’obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa – della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza -, dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 23 agosto 2011, n. 17512

L’obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l’originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l’ipotesi allorquando sin dall’inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile. Cass. civ. sez. II 6 dicembre 1995, n. 12576

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