Art. 1276 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Invalidità della nuova obbligazione

Articolo 1276 - codice civile

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla (1418) o annullata (1425), e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (1197, 1213, 1418, 1425, 2881).

Articolo 1276 - Codice Civile

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla (1418) o annullata (1425), e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (1197, 1213, 1418, 1425, 2881).

Massime

In caso di accollo liberatorio, la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non può non essere influenzata dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo l’invalidità, quale testualmente disciplinata dall’art. 1276 c.c., ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario, posto dall’accollo in stato di quiescenza. Pertanto, risolto tra debitore ed accollante il contratto di cui l’accollo costituisca pattuizione accessoria, nei rapporti trai predetti, per gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., si rende applicabile l’art. 1276 c.c., con la conseguenza che, anche in ipotesi di accollo liberatorio, in tanto l’accollante è legittimato a chiedere al debitore originario la restituzione delle somme oggetto dell’accollo in quanto le abbia effettivamente versate al creditore. Cass. civ., sez. , III 29 luglio 2011, n. 16733

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