La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l’originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l’effetto di degradare l’obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante. Cass. civ., sez. , III 8 febbraio 2012, n. 1758
L’atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l’altrui convenzione ovvero, nell’eventualità che sia ancora da stipulare, l’autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti. Cass. civ., sez. , III 31 gennaio 2012, n. 1352
Nell’accollo liberatorio, l’accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell’esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un’autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l’accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione. Cass. civ., sez. , III 31 gennaio 2012, n. 1352
Nell’accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario – che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l’adempimento nei confronti del terzo – l’obbligazione dell’accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall’art. 1268, secondo comma, c.c., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato. Cass. civ., sez. , II 24 febbraio 2010, n. 4482
L’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore – non potendo ritenersi liberato – conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore. Cass. civ., sez. , II 24 giugno 2009, n. 14780
L’adesione del creditore alla convenzione d’accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell’art. 1273 c.c., un’espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo. Cass. civ., sez. , III 21 aprile 2006, n. 9371
L’accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando, invece, manca l’adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore. Cass. civ. sez. lav. 11 aprile 2000, n. 4604
Nell’accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l’adempimento dell’obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l’impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell’obbligo, risponde dell’inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell’accollo. Cass. civ. sez. lav. 26 agosto 1997, n. 8044
Nel nostro ordinamento, accanto all’accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell’accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d’estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento. Situazioni queste in alcune delle quali – ove s’individui la nascita, a favore del debitore accollato, d’un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti dell’accollante – è ravvisabile una tipica donazione obbligatoria. Cass. civ. sez. III 8 luglio 1983, n. 4618
La disciplina dell’art. 1273 c.c., che regola l’accollo esterno destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale è chiamato ad aderirvi, non è invocabile in relazione all’accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell’assunzione di un’obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo, risulta, invece, dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime che nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, ben possono convenire l’accollo di un debito non ancora accertato nel quantum o di un debito futuro; l’interpretazione di detta volontà si risolve in un accertamento di fatto, che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. Cass. civ. sez. lav. 24 febbraio 1982, n. 1180
Poiché l’accollo determina una modificazione soggettiva dell’obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l’art. 1273 c.c., nel prevedere l’assunzione di un debito altrui e l’adesione del creditore, presuppone che il debito (e quindi il creditore) debbono preesistere all’accollo. Non è, pertanto, ipotizzabile l’accollo di un debito futuro. La convenzione con cui un soggetto si impegna ad assumere i futuri, eventuali debiti di un altro, integra l’ipotesi della promessa di accollo, la quale è un negozio preliminare in cui la prestazione dedotta è costituita dall’obbligo di accollarsi il debito. Cass. civ. sez. I 9 dicembre 1974, n. 4109