Art. 1272 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Espromissione

Articolo 1272 - codice civile

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido (1292 ss.) col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo (1230, 1268, 1273, 1937).
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario (1409, 1413).
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione (1241) che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione (1248, 1275).

Articolo 1272 - Codice Civile

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido (1292 ss.) col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo (1230, 1268, 1273, 1937).
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario (1409, 1413).
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione (1241) che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione (1248, 1275).

Massime

L’espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall’assunzione del debito altrui tramite un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato. Cass. civ., sez. , II 7 dicembre 2012, n. 22166

Il patto con cui un soggetto s’impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un’obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione. Cass. civ., sez. , I 26 novembre 2009, n. 24891

L’espromissione presuppone la preesistenza di un’obbligazione altrui, che l’espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l’obbligazione altrui non ancora sorta. Cass. civ., sez. , III 10 novembre 2008, n. 26863

Nel contratto di espromissione, l’impegno dell’espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest’ultimo. Cass. civ. sez. III 12 aprile 2006, n. 8622

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa. Cass. civ. sez. lav. 13 dicembre 2003, n. 19118

Poiché l’espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, c.c.); dall’altro, la prova della mancanza di causa dell’assunzione dell’obbligo, incombe sull’espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi. Cass. civ. sez. III 28 giugno 1997, n. 5801

Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all’interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti. Cass. civ. sez. I 21 novembre 1983, n. 6935

La regola posta dall’art. 1272, primo comma, c.c., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l’esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all’interesse del creditore ed all’intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito. Cass. civ. sez. I 21 novembre 1983, n. 6935

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